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HARVARD

COLLEGE

SEP 19 1907

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737

ESTRADIZIONE E POLITICA COMMERCIALE

Note di storia veneziana

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I. Opinioni sull'origine dell'estradizione e ricerche nel campo della
II. Le teorie dei giuristi medievali contrarie ai principî

storia medievale.

dell'estradizione.

ed i pacta veneta.

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III. I primi trattati di estradizione del periodo longobardo IV. La posizione politica di Venezia rispetto ai Comuni ei trattati commerciali. V. Le conseguenze della lega lombarda nei rapporti giuridico-commerciali di Venezia con le città di terraferma. VI. I trattati di estradizione dei secoli XII e XIII. Conclusione.

1.

Per quanto assai modesto nei risultati, e non poco faticoso nelle ricerche, questo studio sull' estradizione nei suoi rapporti con la politica commerciale di Venezia nel Medio Evo offre un certo interesse, non solo per l'illustrazione di uno speciale istituto giuridico, ma anche indirettamente per la storia di Venezia nelle sue relazioni con le città della terraferma. Gli scrittori, anche più recenti, di storia veneziana, ritengono che la Repubblica fino al termine del XIV secolo, « troppo occupata <<< nella sua politica di espansione commerciale in Oriente, << trascurasse in generale gli avvenimenti italici » (1). Certamente se i rapporti di un popolo con un altro risultas

(1) Le parole suddette sono del SEGRE in un dotto articolo recentemente pubblicato nel Nuovo Archivio Veneto, anno 1905, to. 58, p. 200, intitolato: Di alcune relazioni fra la repubblica di Venezia e la S. Sede ai tempi di Urbano V e di Gregorio XI (1367-1378).

sero soltanto da comuni imprese militari e politiche, Venezia fino a tutto il secolo XIV, tranne in alcuni momenti di pericolo comune, ci appare veramente isolata ed appartata dalla vita italiana; ma se la vita di una nazione risulta dal concorso di tutte le forze delle varie parti del paese, atte ad accrescere la ricchezza e la civiltà, lo studio. delle relazioni commerciali e degli istituti giuridici, che a queste si colleghino, ci mostra come nella vita della nazione del Medio Evo Venezia battesse delle pulsazioni medesime delle altre città italiane. Come su quelle lagune il Po, l'Adige e il Brenta portano con le loro acque detriti e sabbie, raccolte in lungo cammino su terre italiche, così la virtù operosa del popolo veneziano traeva da terre italiane, nonchè l'origine, molta parte della sua ricchezza e della sua civiltà.

Nell'opera comune, pertanto, che Venezia esplica con altre città italiane nel campo economico, che fu fecondo non di sola ricchezza materiale, ma di sapienza politica e giuridica e di manifestazioni artistiche, è gran parte d'italianità, spiegatasi ancor prima dell'espansione del dominio veneto sulla terraferma. Che se a noi fossero più noti i trattati di commercio con le città italiane, e la rete di vie fluviali e terrestri, che congiungevano Venezia ai centri di maggiore produzione d'Italia, chiaro apparirebbe come alla medesima politica italiana s'informasse la Repubblica, sia quando prima del '300 stringeva trattati commerciali con le città italiane, sia quando a metà di quel secolo costituiva il suo dominio sulla terraferma. Essa allora fu spinta, non tanto, io credo, da ambizione di estesi dominî su cui signoreggiare, quanto dal bisogno di avere quelle porte, direi, d'ingresso alle grandi vie fluviali, che prima aveva saputo schiudersi mercè un'abile condotta politica con vicini non molto potenti, ma che dopo, con l'affermarsi delle signorie regionali, essa non avrebbe ottenuto se non con un vasto dominio proprio e con un proprio esercito.

Le poche osservazioni premesse valgono, credo, a dimostrare come ogni istituto giuridico, che si colleghi ai rapporti commerciali della Repubblica, assuma una certa importanza per lo studio generale della vita del nostro paese nel Medio Evo. È questo appunto il caso della estradizione, di cui possiamo seguire uno svolgimento di norme procedurali nei trattati di commercio. della Repubblica, particolarmente con le città delle valli del Po, dell'Adige e del Brenta.

Gli scrittori di diritto internazionale, ricercando le origini dell' estradizione, trascurarono le ricerche nella storia medievale. Essi, o s'indugiarono su alcuni esempi ed istituti dell'antichità greco-romana, o, abbandonando ogni ricerca sulle origini, conclusero che l'istituto è affatto moderno (1). Certamente il concetto che gli antichi avevano dello Stato, e il carattere delle loro relazioni internazionali, non rendevano possibile lo svolgersi dell'istituto dell' estradizione. La stessa procedura romana, permettendo prima della sentenza il volontario esilio dell'accusato, implicitamente ammetteva un principio opposto a quello dell' estradizione. Per la qual cosa incerte o inesatte sono le relazioni fra particolari istituti romani e quello odierno; nè credo che sieno citati a proposito antichi esempi di domande, per la consegna di un reo, fatte ad uno Stato da un vicino potente, che in caso di rifiuto adoperi la forza (2). Questo carattere coercitivo manca all'istituto odierno, che si poggia su una conven

(1) EGGER, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains, Paris, 1878. FAUSTIN HELIE, Traité d'instruction criminelle, Lib. II, e. V. G. FUSINATO, Le droit international de la Republique romaine, in Revue de droit international et de législation comparée, anno 1885. Contrario all'opinione dei suddetti scrittori è il MOSCATELLI, che nel Digesto italiano, vol. X, pp. 1134 e segg., riassume le idee di quanti veggono nella estradizione un istituto affatto odierno.

(2) Alludo all'opinione del Fusinato sull'istituto dei Recuperatores e sul ius fetiale, nonchè agli esempi citati dall' Egger e dall' Helie nelle opere ricordate.

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