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<< de mandato eiusdem imperatoris » (1). Quali furono queste città? Secondo i cronisti posteriori derivati dall'Historia ducum, esse sono Ferrara, Padova e Verona (2). Nulla di più verosimile; durante la guerra i nemici di Venezia conquistarono Capodargine. Resta a spiegare come mai questi nemici, tra i quali sarebbero i Padovani e i Veronesi, si fossero di lì a poco uniti a Venezia nel combattere l'imperatore. I cronisti spiegano il fatto con l'oro adoperato dalla Repubblica per staccare le città dalla devozione dell' Impero; noi osserveremo piuttosto che Verona, Padova e Ferrara, prima del 1162, gelose del predominio commerciale di Venezia, avevano visto in Federico un alleato per combattere la rivale; quando però, dopo il 1162, furono molestate dalla prepotenza dei vicarî imperiali e minacciate nella loro autonomia, si unirono a Venezia nella prima e gloriosa lega della Marca.

E qui ci fermiamo nella digressione fatta con il ricordo del giudizio autorevole del Carle e del Cipolla sul valore di queste leghe. Esse, per i suddetti scrittori sono da considerarsi come gli « embrioni dello Stato secondo << il concetto poi prevalente nel Rinascimento e nell' Età << moderna » (3).

Orbene, pur non consentendo interamente in questa opinione, non si può non disconoscere che la lega lombarda aprisse gli animi ad un orizzonte molto più vasto, poichè i rapporti cresciuti tra città e città, l'interesse politico che le aveva congiunte, il nuovo sentimento di

(1) Historia Ducum, ed. cit., to. XIV, 77.

(2) Cfr. la nota apposta dal MONTICOLO alla notizia suddetta di MARIN SANUDO in ed. cit., p. 260.

(3) G. CARLE, Del processo formativo dello Stato moderno, in Atti dell'Accademia di Torino, XXVI, 318 e C. CIPOLLA, op. cit., p. 417. Nell'ultimo fascicolo del Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, to. XI. parte I, pp. 159-165, il CIPOLLA ribadisce questa sua opinione, pubblicando due documenti, riferentisi alle mansioni dei Rettori della Lega.

nazionalità, che le aveva elevate, erano tutte condizioni opportunissime, affinchè, cessato il pericolo e ripresa l'attività commerciale, fosse possibile risolvere controversie non con le armi ma con il diritto.

Ed è così, a mio parere, che lo sviluppo preso dopo il secolo XII dall'estradizione e dall'arbitraggio si riannoda in certo modo a questo fecondo periodo della lega lombarda. La posizione acquistata allora da Venezia di fronte alle altre città e i suoi particolari interessi commerciali ci spiegano come la Repubblica concorresse più delle altre allo sviluppo di questi istituti di diritto internazionale con trattati di commercio.

VI.

Dei trattati di commercio anteriori al XIV secolo tra Venezia e le città italiane manca una raccolta diplomatica, la quale, comprendo bene, dovrebbe precedere ogni studio che prenda argomento da quei trattati. Una edizione critica di un gruppo di essi si deve all' infaticabile operosità del Cipolla (1); degli altri trattati alcuni sono in appendice ad opere storiche della regione, alcuni sono tuttora inediti (2).

Benchè i primi trattati di Venezia con città italiane risalgano a tempi anteriori alla lega lombarda (3), essi tuttavia non contengono articoli sull' estradizione, forse perchè allora bastavano le norme stabilite nei patti imperiali. Il più antico trattato di estradizione probabilmente

(1) Note di storia veronese, in Nuovo Archivio Veneto, to. XV, pp. 288-357.

(2) Sento il dovere di ringraziare i valenti e gentili impiegati dell'Archivio di Stato di Venezia e soprattutto l'ottimo direttore Carlo Malagola, maestro ed amico.

(3) Uno dei più antichi è quello del 1107 tra Venezia e Verona, edito dal CIPOLLA in op. cit., XV, 296.

è quello tra Venezia e Ferrara del 26 ottobre 1191 (1), al quale si collegano altri, seguiti di lì a pochi anni tra Venezia e i Comuni di Verona, Treviso, Padova, Bologna e forse qualche altra città della regione lombardo

veneta.

Il testo del trattato ferrarese nella parte che ci riguarda così suona: « Si Veneticus habitando Venetiis << fecerit aliquid debitum vel malificium, et fuerit inven«tus Ferrarie, petente domino Duce, remittetur ad eum, << habita sufficienti securitate. Item fiat de servo fugi« tivo et ancilla inventis Ferrarie.... Et idem per omnia << ut continetur superius de Veneticis debet Ferrarien<< sibus a Veneticis observari ».

Il testo del trattato veronese del 4 ottobre 1193 è uguale al precedente nella sostanza; le differenze sono soltanto di forma (2). Identici poi al veronese sono il trattato con Treviso dell'11 agosto 1198 (3), e quello con Padova del 13 marzo 1209 (4).

Come già ho accennato, non è impossibile che ricerche più fortunate ci dieno l'indicazione di altri trattati, con Mantova, ad esempio, con Cremona e con Vicenza, dati i rapporti commerciali di Venezia con quei Comuni. È vero peraltro che il reo fuggitivo da Venezia, non potendosi recare impunemente lungo la costa, sia

(1) Il primo a pubblicarne il testo fu il MURATORI in Antiquitates Medii Evi, Dissertatio quadragesima nona, pp. 358-360.

(2) Eccone il testo secondo l'edizione CIPOLLA (N. Arch. cit., XV, 318): « Si Veneticus habitando Venecias fecerit debitum aliquod vel maleficium, << et fuerit inventus Verone si super hoc dominus dux Venecie nobis suas litteras destinaverit, remittemus eum ad presenciam domini ducis Venecie, sufficienti securitate recepta, quod ad eius presenciam erit secure de« ductus; simili modo de servo fugitivo et ancilla fiat, si fuerint inventi « Verone ....

Et idem per omnia ut continetur superius de Veneticis debet Vero nensibus a Veneticis observari ».

(3) ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Pacta, I, c. 143.

(4) ARCHIVIO Cit., Pacta, II, c. 159.

verso Ravenna sia verso Aquileia, nelle quali città grande era l'autorità della Repubblica, era costretto nella fuga ad imbattersi nel territorio di uno di quei Comuni, Treviso, Padova, Ferrara, che avevano trattati di estradizione con la Repubblica.

Il trattato di estradizione bolognese, che ho ricordato, è del 27 luglio 1227 (1), dopo del quale non altri trattati si trovano per più di mezzo secolo. E che questa lacuna non sia dovuta a incomplete ricerche, o a smarrimento di documenti, si può credere, considerando quali fossero le condizioni politiche del tempo. I Salinguerra, forti dell'aiuto imperiale, stracciavano allora gli antichi patti con Venezia; Ezzelino da Romano dominava la valle dell'Adige da Verona ad Ostiglia, signoreggiava su quella del Brenta da Bassano fin quasi a Chioggia, e per la via di Treviso minacciava Mestre. L'imperatore aiutava i nemici di Venezia; e la Repubblica in tali condizioni partecipò alla seconda lega lombarda, alleandosi con il papa nel settembre del 1239.

All'azione dispiegata allora dalla Repubblica si deve la caduta dei Salinguerra e il ritorno degli Estensi in Ferrara (1240). La qual cosa restituiva a Venezia quei privilegi commerciali, che essa aveva avuto in Ferrara con gli Estensi.

La caduta però dei Salinguerra di poco turbava la forte posizione politica di Ezzelino, che con Ostiglia continuava a chiudere i passi del Po. Questo stato di cose durò fino alla battaglia di Cassano e alla morte di Ezzelino indi seguita (1259). Venezia raccolse allora i migliori frutti della sua politica, giacchè, come dopo la prima lega lombarda, così ora, Ferrara, Padova, Treviso, Verona e molte città della Lombardia, già unite a

(1) ARCHIVIO cit.. Pacta, I, 208 e Pacta, II, 52.

Venezia nel pericolo comune, furono ad essa favorevoli nello stipulare accordi commerciali, nei quali si compresero norme procedurali, sempre più particolari, sulla estradizione.

Nel trattato con Padova del 12 giugno 1275 le due Repubbliche reciprocamente si obbligano di estradare « homicidiarii, latrones, furones, raubatores, incendiarii, « servi et ancille et servitores fugitivi et illi qui fuge<<rint et portaverint pecuniam alienam » (1). Il comune di Padova si obbliga a sue spese e a suo rischio di trasportare i rei« usque ad 'aquas salsas » e quivi consegnarli agli ufficiali del Doge. Questi dal suo canto si obbliga di consegnare anch'egli ai confini del comune padovano i rei di là fuggiti. Le norme stabilite in questo trattato sono molto più precise di quelle degli altri trattati precedenti.

Simile a questo di Padova è il trattato di Treviso del 16 dicembre 1376 per ciò che riguarda i delitti politici, per i quali non l'estradizione, ma solo l'espulsione è stabilita. Per i ladri e per i debitori fuggitivi non vi è alcuna indulgenza; che anzi una clausola del trattato dà in qualche modo forza retroattiva alle norme di estradizione, poichè colpisce anche quelli che si fossero riparati nel territorio di uno dei due contraenti prima della stipulazione del trattato. Ognuno dei due governi si obbliga di sequestrare la refurtiva ed ogni sostanza che fosse in potere del fuggitivo, e si obbliga di consegnare agli ufficiali dell'altro governo o gli oggetti sequestrati, o in mancanza di essi, lo stesso reo.

(1) ARCHIVIO cit., Pactum Ferrarie, 87'. Questo trattato, per ciò che riguarda l'estradizione, servì di modello a quello del 21 giugno 1348; illustrato da G. BEDA nell'opuscolo citato. L'A. però non fa cenno di questo precedente trattato.

(2) ARCHIVIO cit., Pactum Ferrarie, c. 68.

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