19 BRAVARD-VEYRIÈRES, Traité des sociétés commerciales, pag. 15 (Paris 1862, Marescq), e Traité de droit commercial, 2a ediz., vol. I, pag. 168-170 (Paris 1890, Marescq); PONT, op. e vol cit., n. 69, pag. 51; LAURENT, op. e vol. cit., n. 150, pag. 150; GUILLOUARD, op. cit., n. 8. pag. 119; LYON-CAEN et RENAULT, op. cit., n. 34, pag. 25; NYSSENS et CORBIEAU, Traite des sociétés commerciales, vol. I, n. 1z3 a 126 (Bruxelles 1895, Soc. belge de librairie); BAUDRY-LACANTINERIE et WHAL, De la société, du prêt, du dépôt, n. 9 (Paris 1898, Larose); THALLER, Traité élémentaire de droit commer- cial, n. 13 (Paris 1898, Rousseau'. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, lib. I, tit. VIII, sez. I, n. 1 (pag. 85 dell'ediz. Paris 1756): « La societé est une convention..... pour partager tout ce qu'ils (i contraenti) pourront avoir de GAIN, ou souf- frir de perte, de ce qu'ils auront mis en so- ciété ; POTHIER, op. cit., n. 1, pag. 211: < Le contrat de société est un contrat.... pour faire en commun un PROFIT honnête, dont elles (le parti) s'obligent réciproquement de se rendre compte »; e al n. 12, pag. 244: << Il est de l'essence du contrat de société, peruviano, le leggi civili del Brasile ecc., i quali tutti, in sostanza, seguirono il codice Na- poleone. In Inghilterra, anche prima della legge del 1890, le cietà non riconosciute come per- sone giuridiche, e regolate dagli hanno tuttodi, lo scopo di gua- dagno. Solo il codice generale austriaco, il codice federale sviz- zero delle obbligazioni e i nuovi codici civili tedesco e giapponese eliminano il concetto del guada- gno, sostituendovi la designazio- ne generica dello scopo comune."" Tuttavia, anche secondo queste legislazioni, non mancano scrit- tori i quali affermano che la so- Résumés di GRASSERIE, pag. 190 (Paris 47 Résumés di GRASSERIE, pag. 283 (Paris - "Cod. generale austriaco, § 1175; Codice 51 32 sidera tale anche il risparmio, ogni risarcimento che eviti la diminuzione del patrimonio, ogni minorazione di spese periodiche, certe e necessarie, e, in genere, ogni valore esprimibile in contanti; or gli si attribuisce un senso molto lato, fino a considerare guadagno eziandio il godimento morale e intellettuale. Anche tra noi tuttavia viene affermato il concetto del guadagno materiale, pecuniario. L'opinione contraria, semplice apprezzamento personale, non può trovare altro fondamento che in ragioni, per quanto imperiose, meramente sociali, di dar norma cioè a una grossa falange di sodalizi, che certo sovente meritano ben maggior protezione di quelli indirizzati ad un fine di lucro. Ma sono ragioni de lege ferenda, non de lege lata. Vi con trasta la lettera della legge e la sua tradizione storica. Inoltre, il guadagno dev'essere diviso in comune. 5* Cosi non evvi società in un consorzio di ditte fabbricanti di fiammiferi, allo scopo di regolare la vendita ad unico prezzo dei rispettivi prodotti, semprechè il ritratto dalle vendite appartenga alle singole ditte in relazione alla quantità di merce da esse singolarmente spedita o venduta; 5 nella convenzione per la quale due o più persone mettano in comunione una somma per servirsene alternativamente, secondo i bisogni del loro rispettivo commercio; in quella per cui i comproprietarî di uno stabilimento lo esercitino per turno durante un certo tempo; 57 in quella per cui due o più persone mettano 51 VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I, n. 280, pag. 311 (Torino 1893, Bocca); MANARA, Le società cooperative nel vigente codice di commercio (estratto dalla Giurispr. ital, vol. LI, 1899) n. 7, jag. 13-18, e n. 8, pag. 19 dell' estratto (Torino 1899, Unione tipog.-editrice). Già il TROPLONG (op. cit., n. 12) ammetteva nel concetto di guadagno ogni vantaggio appréciable en argent. Ed è strano, perchè questo scrittore, come tutti gli altri della Francia sovra citati, riconosce esso pure che la legge ha riguardo a un bénéfice PÉCUNIAIRE (ivi). 52 GABBA, Nota nella Giurispr. ital., 1879, I, 1, 679 (in materia di società di mutuo soccorso); CASSAZ. FIRENZE, 30 dicembre 1869, Società del Casino di Firenze c. Cini (Giurispr. ital., 1869, I, 850); 7 luglio 1987, Comune di Cologna Veneta c. Società filarmonica dello stesso luogo (ivi, 1887, I, 1, 673); APPELLO ROMA, 1° giugno 1878, Fratellanza artigiana d'Italia in Firenze c Collegio della fratellanza artigiana di Roma (Foro ital, 1878, I, 816); APPELLO CATANIA, 5 novembre 1879, Paternò, Radusa e Pulvirenti c. Valora (ivi 1880, I, 141. Nella specie: Circolo di lettura, conversazione e passatempo)., 53 PACIFICI-MAzzoni, Istituzioni di dir, civ. ital., 3a ediz., vol. V. n. 213, 214 (Firenze 1887, Cammelli); RICCI, Corso di dir. civ., 2a ediz., vol. IX, n. 3, pag. 5 (Torino 1886, Unione tipog. editrice). Implicitamente, non considerando come società civili i sodalizi aventi uno scopo artistico, letterario, scientifico, filantropico, di divertimento, ecc.: CASSAZ. ROMA, 19 febbraio 1879, Fratellanza artigiana d'Italia c. Collegio di Roma della Fratellanza artigiana (Giurispr. ital., 1879, I, 1, 679; Foro italiano, 1879, 1, 14); APPELLO GENOVA, 6 agosto 1880, Jannelli e Chiabrera c. Miglio (Giurispr. ital., 1880, I, 2, 901). Già il DONELLUS, sul Cod. Pro socio, prefaz, n. 10: Sic autem societas contrahi debet, ut lucrum fiat, et id COMMUNE sit. CASSAZ. TORINO, 31 dicembre 1885, Baschiera c. Falco (La giurisprudenza, Torino, 1886, 176; Consulente commerciale, 1886, 201). 50 CASSAZ. FRANCESE, 4 luglio 1826 (Sirey, 1827, I. 64; Dalloz, Rép., voce Société, n. 104. 57 CASSAZ. FRANCESE, 4 gennaio 1842 (Sirey 1812, 1, 232; Dalloz, Recueil, 1842, I, 58). Applicazioni speciali dell' affectio societatis al caso di comunione ereditaria. Il caso più comune nella pratica, e anche più difficile ad afferrare nel suo contenuto giuridico, è quello della comunione ereditaria. Se due o più persone acquistano in comune un fondo non allo scopo di dividerlo tra loro, ma di farne oggetto di un comune guadagno, di una comune speculazione, si può con tutta sicurezza affermare che esiste un rapporto di società. Ma se invece lo stato di condominio in cui le parti si trovano è indipendente dalla loro volontà, come appunto nella comunione ereditaria, siccome questa co DURANTON, Cours de droit français, suivant le cod. civil, 4a ediz., vol. XVII, n. 330. munione, in sè stato passivo, inerte, può assurgere ad una certa attività, riesce assai ardua talora l'indagine se tale stato di comunione permanga o siasi già invece tacitamente trasformato in una vera società. 59 La questione presenta speciale importanza in materia commerciale, ciale, giacchè sono numerosi i casi di continuazione fra coeredi dell'azienda del de cujus. Ma quel che diremo vale eziandio in materia civile; la ratio decidendi è comune. La questione non è nuova, quantunque poche le decisioni della giurisprudenza. Ammettono che la indivisione ereditaria si trasforma in società se gli eredi proseguono l'azienda del loro autore: la Corte d'appello di Torino con decisione del 1860, e ripetutamente, e meglio, con tre recenti decisioni del 1896 e 1898, la Corte d'appello di Venezia. 60 61 Sono invece contrarie: due decisioni del 1874 e 1890 della Corte d'appello di Firenze; 62 5. Vedi la mia annotazione alla sentenza 18 settembre 1896 della Corte d'appello di Venezia, Isabella, utrinque (Temi veneta, 1897, pag. 8 e segg.). 69 APP. TORINO, 13 luglio 1860, Tosello, utrinque (Giurispr. ital., 1860, II, 783). Però con semplice affermazione, senza alcuna motivazione. 61 APP. VENEZIA, 21 agosto 1896, Foghini c. Foghini e Muzzati-Magistris (Temi venela, 1897, 45); 18 settembre 1896 (sopra cit.); 31 marzo 1898, Jacuzzi, utrinque (Temi veneta, 1898, 220). 63. una della Cassazione di Firenze del 1883, ed un'altra della Cassazione di Torino del 1895. ** Però tutte queste decisioni contrarie, tutt'altro che chiare e concludenti, lasciano trasparir chiaro solo lo sforzo di uscir meno male da un argomento che si ha paura di affrontare. Pressochè tutte partono da principî giusti: che, quando un'ere. dità si apre in favore di più eredi, sorge uno stato di semplice comunione di beni, necessaria conseguenza di ogni successione ereditaria; che la società non è che un prodotto di volontà, e che quindi, perché possa nascere, è necessaria la loro manifestazione (l'affectio societatis di ULPIANO); ma poi zoppicano nella loro applicazione ai vari casi concreti. Cosi la Corte d'appello di Firenze, nella decisione del 1874, dopo aver appunto riconosciuto che la società, per aver vita, ha sempre bisogno della manifestazione dell'animo diretto alla sua creazione, conclude: « la comunione incidentale, dato anche che abbia per subbietto una ragione mercantile, non si cambia in una società propriamente detta, tuttavolta che i condomini, sia espressamente, sia tacitamente, abbiano consentito che uno solo di essi ritenga l'amministrazione della cosa comune, ed agisca 63 CASSAZ. FIRENZE, 30 luglio 1883, Bagnani c. Orsucci e Bagnani (Foro ital., 1883, I, 1133). 6 CASSAZ. TORINO, 5 marzo 1895, Gagliardo c. Bertollo (Giurispr. ital, 1895, I, 1, 498). come un vero e proprio mandatario degli altri. » Quale variazione può importare il numero dei mandatari ? In virtù di quale disposizione di legge il mandato di amministrare dev'essere affidato a più persone? Il socio amministratore non ha 65 forse, all infuori del suo individuale interesse di socio, la qualità giuridica di mandatario? Si noti, poi, che, nella fattispecie, gli eredi avevano spedito una circolare a stampa ai corrispondenti della casa commerciale già rappresentata dal loro defunto padre! Non era questa la miglior prova dell' affectio societatis? Cosi pure la stessa Corte nella sentenza del 1890 e la Corte di Cassazione di Firenze, dopo aver fatto entrambe ossequio all' affectio societatis, negarono questo atto di volontà nel semplice fatto della prosecuzione del tratfico del defunto. Volevano le Corti una manifestazione espressa della volontà delle parti? Non basta. In ben più grave errore incorse la Cassazione fiorentina. Essa, facendo proprie le ragioni della Corte di merito, disse che nella continuazione del traffico debbonsi impiegare mezzi propri e non mezzi comuni. Anzitutto, i mezzi comuni non si risolvono forse in mezzi proprî? In secondo luogo, dove è 65 Vedi la mia monografia « Mandato e rappresentanza nel contratto di società nel Diritto commerciale, vol. XVII, anno 1899 fasc. V. detto che i contributi dei soci debbono essere distinti e in ca. pite proprio? La legge, anzi, designa come uno degli elementi essenziali speciali al contratto di società quello del conferimento. di qualche cosa in comunione (cod. civ., art. 1697). Ora, se questo qualche cosa trovasi già in comunione per il fatto della successione, con qual criterio, affinchè possa sorgere la figura della società, si dovrà sciogliere prima la comunione ereditaria? La Cassazione torinese, infine, ultima venuta, fu anche la meno logica, perché, tenendo in non cale la volontà del testatore, il quale, per impedire una immediata rovinosa liquidazione, voleva che l'esercizio della industria e del commercio, compendio del suo patrimonio, dovesse continuare, come continuò, almeno fino al giorno in cui uno dei figli avesse raggiunta l'età maggiore, dichiarò (d'accordo con la Corte di merito) che questa prosecuzione non poteva caratterizzare la figura della società, ma di una semplice comunione, inquantochè il contratto di società in nome collettivo deve presentare tutti i caratteri e tutti gli estremi stabilili dagli articoli 87 e seguenti del codice di commercio. Risponderemo in seguito a questa argomentazione; ma, intanto, non si accorse detta Corte che veniva cosi a contraddire alle costanti sue decisioni, nelle quali riconobbe che la scrittura per le società commerciali in nome collettivo e in accomandita semplice non è richiesta ad substantiam, ma substantiam, ma soltanto ad probationem? Abbiamo detto che la società è una specie nel genere comunione, perchè societas non est sine communione. Ora, questa specie sorge assai più nobile quando rompe uno stato di immobilità, di inerzia. Lo stato negativo della comunione ereditaria diviene operante, utile, assorge alla importanza di società quando gli eredi, anzichè liquidare l'azienda del loro autore, la proseguono, facendo tutti gli atti proprî della medesima e dividendone i guadagni e le perdite in proporzione dei rispettivi diritti ereditarî, come se tutti questi atti fossero animati da un contratto espresso di società. L'affectio societatis, bene citata, ma assai male compresa da tutte quelle Corti, che, nelle operazioni continuative dell'azienda, non iscorsero la vita di una società, in che può consistere se non nelle operazioni stesse? Non rivelano esse chiara l'intenzione di trasformare l'ente morto della comunione? E se questa trasformazione non sta nella semplice amministrazione e divisione delle spoglie ereditarie, ma nella loro vivificazione, e cosi nel maggior vantaggio dei singoli e generale del commercio e delle industrie, di che dovrà aver ancor bisogno questo nuovo ente |