RACCOLTA GENERALE DI GIURISPRUDENZA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE CORTI DI CASSAZIONE CORTI D'APPELLO - TRIBUNALI CIVILI E CORREZIONALI TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA CONSIGLIO DI STATO - CORTE DEI CONTI - GIUNTA PARLAMENTARE PER LE ELEZIONI Adinola comm. Carlo, cons. della Corte di cassazione di Napoli. Armenante Filippo, giudice istruttore presso il Tribunale territoriale militare di Roma. Auletta Pasquale avvocato in Roma. Auriti comm. Franc., pres. di sez. della Corte di cass. di Roma. Benvenuti cav. Bartolomeo, avv. in Milano (Corrispondente), Blanchi avv. cav. Franc., Consigliere di Stato. Bolaffio avv. Leone, prof. di diritto e direttore della Temi veneta. Calvigioni Saverio, vice-console a Marsiglia. Campani Silvio, avvocato in Modena (Corrispondente). Caperle Augusto, avvocato in Verona, deputato al Parlamento. Capuano cav. Luigi, cons. di Corte d'appello e prof. ordinario di diritto nell' Università di Napoli. Carullo avv. Assuero, direttore del Bollettino amm. di Napoli. Castellano comm. Enrico, avv. in Napoli e senatore. Cepolla comm. Vinc., primo pres. della Corte d'app. d'Aquila. Chironi G. P. avv. e prof. di diritto civ. nella R. Univ. di Torino. Cimbali avv. Enrico, prof. paregg. di dir.civ. nell'Università di Roma. Clola Ettore, avvocato in Viterbo. Coen Samuele, avvocato in Roma. Cogliolo avv. Pietro, prof. di diritto nella R. Università di Modena. Corsi cav. avv. Raffaele, presid. di sez. della Corte d'app. di Perugia. De-Filippo comm. Gennaro, cons. di Stato e senatore del Regno. Dezi Giuseppe, avv. in Roma. Ferracciù avv. comm. Nicola, prof. di dir., dep. al Parl. Filomusi-Guelf avv. Francesco, prof. di diritto civile nell'Università di Roma. Fiore cav. P., prof. di legislaz. compar. nella R. Univ. di Napoli. Fortini cav. Giuseppe, avvocato in Firenze (Corrispondente). Franceschini Gaetano avv. in Macerata (Corrispondente). Fulei cav. L., consigliere della Corte d'appello di Messina. Gabba comm. C. F., prof. di diritto nella R. Univ. di Pisa. Galdi cav. D. A., avv. prof. e consigliere della Corte d'appello di Gambuzzi Carlo, avvocato in Napoli. Gavazzo Gaetano, avv. in Genova (Corrispondente). Ghiglieri comm. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma e senatore del Regno. Glanzana Sebastiano, prof. ord. di proc. civ. nell'Università di Genova Grillo Giacomo, avv. in Genova (Corrispondente). Jannuzzi Stefano, prof. ed avv. in Napoli. Landuzzi cav. Federico, avv. in Bologna (Corrispondente). Lebano Vincenzo, avv. in Napoli (Corrispondente). Manara Ulisse. avv. prof. paregg. di diritto comm. nell' Uviversi di Roma. Manaresi Antonio, avv. in Bologna (Corrispondente). Mirabelli comm. G., primo presidente della Corte di cassazione Miraglia prof. comm. Giuseppe, primo presidente della Corte di cas sazione di Roma e senatore del Regno. Mortara Lodovico, avv. in Mantova. Muratori cav. Matteo, procuratore generale presso la Corte di cas sazione di Palermo. Muratori Pietro, avv. in Roma. Muzio cav. Carlo, avv. e membro del Consiglio dell'ord. in Genova Nobile cav. Francesco, pres. della Corte d'appello di Messina. Pacolli Filippo, avvocato in Roma. Palomba cav. Carlo, avv. in Roma. Pantanetti cav. Francesco, cons. della Corte di cass. di Roma. Pasquali Ernesto, avv., deputato al Parlamento (Corrispondente). Pomodoro cav. Saverio, cons. della Corte di cassazione Torino. Pappa cav. Gio. Batt., cons. della Corte d'appello di Venezia. Ricel prof. Francesco, avv. dep. al Parlamento dirett, della Giurispr.It Rossi Emanuele, avv. in Finalmarina. Salis comm. Pietro, primo pres. della Corte d'appello di Trani. Sansonetti cav. Vito, avv. e professore di diritto nella R. U. Scaldaferri comm. Crescenzio, Presid. della Corte d'appello Palermo. MAR 24 1908 IL FORO ITALIANO PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 20 dicembre 1884; Pres. AURITI, Est. PucCIONI, P. M. PASCALE (concl. conf.) Ditta Garassino (Avv. Gallini) c. Pericoli (Avv. MEZZOGORI) ed altri. Esecuzione mobiliare Dichiarazione Avente causa dal debitore Pignoramento presso terzi Impugnativa · Prova orale Collusione Frode (Cod. civ. art. 1234, 1235, 1327, 1341; Cod. proc. civ. art. 616). I creditori sono terzi quando esercitano le loro azioni direttamente sui beni del debitore; sono invece aventi causa quando, per conseguire ciò che è loro dovuto, sperimentano un'azione spettante al debitore contro altri (1). Conseguentemente il pignorante presso terzi non è che un avente causa del debitore pignorato, e non può, perchè tale, provare con testimoni l'esistenza di un debito del pignoratario, superiore alle lire 500. In un solo caso il creditore pignorante potrebbe riguardarsi come terzo, nel senso degli articoli 1130 e 1327 c. c., quando in proprio nome impugnasse la dichiarazione del pignoratario perchè appoggiata ad atti che il suo debitore avesse fatto in frode delle sue ragioni. testimoniale ». E qui cadde in errore il tribunale. I creditori sono terzi quando esercitano le loro azioni direttamente sui beni del debitore; sono invece aventi causa quando, per conseguire ciò che è loro dovuto, sperimentano un' azione spettante al debitore contro altri; e come tali sono soggetti a tutte le eccezioni che potrebbero ad esso venire opposte se agisse contro il suo debitore. Ora il pignorante presso terzi non è che un avente causa del debitore pignorato, perché il creditore, che agisce contro il debitore del suo debitore utens iuribus di questo, viene ad essere un suo mandatario legale per quella tacita surrogazione nei di lui diritti attribuitagli, fino alla concorrenza del suo credito, dall' art. 1234 c. c., che è la riproduzione di un principio di gius comune desunto dalla L. 152 Dig. De re iudic., dalle leggi 3 e 4 Cod. Quando Fiscus vel privatus, o dalla legge 29 Dig. Fam. ercis. « ivi »: quia quod creditor egit pro eo habendum est ac si debitor per procuratorem egisset ». Appunto per questo, insorgendo controversie intorno alla dichiarazione del terzo, che siano di sostanza e non di pura forma, la decisione spetta alla autorità giudiziaria che sarebbe stata competente se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore (art. 616 c. p. c.) Per la stessa ragione il dichiarante può opporre al pignorante l'inammissibilità della prova testimoniale domandata per giustificare la esistenza di un asserto suo debito verso il pignorato, superiore a lire 500, come avrebbe potuto opporla a questo che lo avesse direttamente chiamato in giudizio. In un solo caso il creditore pignorante potrebbe riguardarsi come estraneo ai rapporti tra il pignorato ed il pignoratario, ovvero terzo nel senso degli art. 1130 e 1327 c. c., quando cioè in proprio nome impugnasse la dichiarazione del pignoratario perchè appoggiata ad atti che il suo debitore avesse fatto in frode delle sue ragioni, art. 1235 c. c.; allora non sarebbe certamente invocabile contro di lui la proibizione dello art. 1341. Ma nel caso presente non si è articolato |