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AL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER

IL REGNO D'ITALIA

DEL COMMENDATORE

FRANCESCO SALUTO

MEMBRO DELLA REALE ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN PALERMO

CONSIGLIERE ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI SICILIA

TERZA EDIZIONE

ampliata dallo stesso autore con illustrazioni alle leggi sopravvenute
e colla più recente giurisprudenza delle Corti.

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TORINO VINCENZO BONA, TIPOGRAFO DI S. M. E DEI RR. PRINCIPI.

TITOLO I.

DEI PRETORI.

Premesse ne' capi precedenti le disposizioni di procedimento comuni ad ogni ordine di giurisdizione che formano, per così dire, il proemio alle materie contenute nel libro II che tratta del giudicio, seguono le regole speciali relative a ciascun tribunale, che sono espresse in tre titoli diversi a norma della triplice classificazione delle autorità giudicanti. Il titolo primo parla de' pretori. Questa epigrafe che ben si adatterebbe ad un titolo di legge sull'ordinamento giudiziario che volesse definire il carattere e le attribuzioni di questi funzionarî, mal corrisponde allo scopo ed alle pratiche di procedura cui si riferisce tutto il contenuto della medesima. Imperciocchè contenendo le regole di procedimento ne' giudizî avanti i pretori, dovrebbe a simile materia coordinarsi la presente intestazione, che in sostanza non è, nè può essere se non il tema di ciò che si voglia esporre lungo il corso del suo tenore.

Tuttavia trattando nell'art. 11 della competenza de' pretori rilevammo quanto sia utile che la giustizia sia amministrata da giudici locali, e come, perseguitando più da presso i reati, rendasi essa più pronta ed esemplare; come minore sia il disagio pei testimonî ed imputati, non essendo costretti a percorrere lunghe leghe per raggiungere un tribunale che, per altro destinato a giudicare materie di maggior momento, non dee per ogni riguardo perdere le sue ore in disquisizioni di leggieri fatti che avvengono tutto giorno nei comuni. Laonde con la pubblicazione del nuovo codice venne ampliata

la competenza de' pretori secondo l'accennato art. 11, e le tendenze dell'opinione pubblica si sono in modo ognora più raffermate per l'utilità e l'importanza di queste autorità che, senz'altro, basta leggere la relazione della commissione del bilancio del ministero di grazia e giustizia per l'anno 1867, presentata innanzi la Camera de' Deputati nella tornata de' 27 maggio dello stesso anno, per convincerci come questa verità sia entrata nella coscienza pubblica con senso di profonda convinzione. « Nelle provincie meridionali, si dicea, il giudizio per delitti era affidato a' soli pretori, e l'appello alle Corti criminali. Non mancano ragioni per sostenere l'utilità di questo sistema tratto anche dall'esperienza e dal modo com'ebbe a funzionare in quei luoghi; perocchè, esclusi i giudizî che avevano una ragione politica, le sentenze di quei giudici erano per lo più informate ai veri principî di rettitudine e di giustizia. Diffatti un pretore, oltre agli altri requisiti prescritti dalla legge organica, era obbligato di sostenere un esame nel quale gli aspiranti doveano dare pruova di conoscere la filosofia del diritto, il diritto romano, la storia della legislazione italiana, i codici, ecc.; epperò egli presentava quella garanzia di capacità e di dottrina richiesta dal difficile e delicato mandato ch'era chiamato a compiere. Anche secondo l'ordinamento giudiziario attuale i pretori sono sottoposti ad un concorso rigoroso scritto ed orale. Ma questo sistema, che sarebbe il più semplice ed il più facilmente attuabile, potrebbe incontrare una fondata ripugnanza nella pena che potrebbe infliggere, cioè cinque anni di carcere che in alcuni casi potrebbe estendersi a dieci anni ».

Da ciò si scorge di leggieri come dopo ponderato esame, tralasciando gli esempi all'estero, come sarebbe il giudice unico in Inghilterra, e le vive tendenze in Francia dove specialmente alcuni giuristi vorrebbero trapiantato il sistema giudiziario inglese, anche presso noi non si è disconfessata l'utilità di maggiori attribuzioni di cui possano essere degni questi magistrati, e ciò si è proclamato altamente innanzi al Parlamento nazionale come l'espressione della esperienza e della verità; ciò si è sostenuto da parecchi deputati delle provincie meridionali negli uffici in occasione dell'esame del progetto di legge dei 18 aprile 1868; ciò è stato proposto dal deputato signor Speciale che, con analisi storica e con la più profonda convinzione fondata sulla esperienza di più di mezzo secolo nelle anziaccennate provincie, ha rilevato la convenienza del giudice unico per procedere nelle materie correzionali; ed un distinto magistrato nelle provincie meridionali scrivea, non ha guari: «Io non credo

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