Delle relazioni giuridiche fra chiesa e statoUnione tipografico-editrice, 1882 - Broj stranica: 279 |
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13 maggio 15 agosto 19 giugno abbiamo alcun allora associazioni atti benefizi cappellanie cattolica celebrato chierici Chiesa cattolica cittadini clero Codice civile Codice penale colla sua sentenza Concilio condizione congregazioni considerato conversione corpi morali corporazioni Corte di cassazione coscienza costituzione credenti cristiana d'uopo decreto Demanio Dessi dice dichiara diritti civili diritto canonico diritto comune dirsi disposizione dotazione ecclesia erano eziandio fabbricerie Fondo pel culto forma formola fôro furono giugno giuramento giurisdizione giurisprudenza Governo istituti ecclesiastici istituzioni italiano l'art laica laicali legge civile legislazione libertà luglio matrimonio civile medesimo Minghetti Ministro del Culto nell'esercizio nuovo ordine Papa parroco personalità giuridica persone politica possono potere potestà principio proprietà puniti questione quod Regno regolare reli religione religioso riconosce rito romana sacramento Santa Sede sanzione separazione della Chiesa siastico sistema della separazione società solenne soltanto Sommo Pontefice soppressi soppressione sovranità specialmente spirituale stabilimenti temporale testatore trimonio uffici venne Vescovo zione
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Stranica 192 - Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Stranica 224 - Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre!
Stranica 230 - Perocchè fatto ha lupo del pastore. Per questo l'Evangelio ei Dottor magni Son derelitti , e solo ai Decretali Si studia si , che pare a
Stranica 125 - La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.
Stranica 243 - I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere (art.
Stranica 182 - ART. 3. Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.
Stranica 183 - ... universali che mirò a garantire, a tutela di un grande interesse nazionale, è legge di diritto pubblico interno di somma importanza politica; Che anche guardata sotto l'aspetto di legge dello Stato, dappoiché regola le relazioni del potere dello Stato coi cittadini, colla società religiosa e colle autorità interne...
Stranica 244 - Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.
Stranica 254 - Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Stranica 191 - Art. 7. Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.