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delli 4 giugno, sostenendo non essere essi in quello stato di cessazione dei pagamenti previsto dalla legge per farsi luogo alla dichiarazione di fallimento, mentre presentavano un bilancio in cui l'attivo superava di molto il passivo; e non essere stata che momentanea la sospensione dei pagamenti, attalchè lo stesso curatore e i creditori fino dalle prime adunanze avevano dato voto perchè il Tribunale accogliesse la loro opposizione per la revoca del fallimento. Comparso il curatore si rimetteva alla giustizia, osservando che li stessi istanti per la dichiarazione del fallimento, avevano dichiarato non opporsi alla revoca dello stesso. Ma il Tribunale con sentenza del 30 giugno respingeva l'opposizione e manteneva la fatta dichiarazione di fallimento. Appellavano alla Corte i fratelli Cocchi e producevano l'adesione di tutti i creditori verificati ed anche dei non verificati, onde fosse accolta la loro opposizione, non che molti documenti per provare l'eccedenza dell'attivo sul passivo, e la Corte con sua sentenza del 27 agosto p. p. mandava anzitutto a produrre gli atti della procedura di fallimento, i quali venivano prodotti dalli appellanti e, ripresa la causa, concludevano le parti come è avanti premesso.

Attesochè non ogni momentanea sospensione di pagamento di qualche debito del commerciante lo costituisce in istato di fallimento, ma sibbene quella che proviene da impotenza a far fronte ai suoi impegni commerciali, e che dimana da quel dissesto dei suoi affari e

da quello sbilancio che non gli permette di più mantenersi in credito, per cui sia necessario venire all'ultimo espediente del fallimento. Ma tale non era nel caso presente la posizione dei fratelli Cocchi, il cui patrimonio attivo supera per concorde ammissione di tutti i creditori di gran lunga il loro passivo, e come ne risulta anche dai documenti prodotti, sicchè gli stessi creditori furono d'avviso che il fallimento possa rivocarsi, nel quale avviso concorrono pure i due creditori che provocarono la dichiarazione di fallimento, come ne risulta dalle loro dichiarazioni in atti versate ed eguale avviso fu pure emesso dal curatore del fallimento. E poi se si pon mente alle circostanze del fatto, ben si scorge che fu piuttosto per un vano timore, che non per serio e fondato motivo che fu provocata la dichiarazione di fallimento dal Poletti e dalla Banca Toscana i cui crediti non erano ancora scaduti, e solo perchè era emanata una sentenza che condannava i fratelli Cocchi a pagare un credito alla Banca di Massa. Ma questo solo fatto di aver la Banca creduto di suo interesse provocare una sentenza, anzichè far dichiarare il fallimento pel non seguito pagamento delli effetti commerciali di cui era portatrice, conduceva a far presumere come essa non ritenesse in istato di fallimento li suoi debitori, ma che godessero ancora del loro credito commerciale e fossero in grado di far fronte ai loro impegni. Inoltre non conoscendosi su quali ragioni fosse fondato il rifiuto dei

Cocchi al pagamento di quelli effetti, la sola condanna a pagare non poteva prendersi a base e costituire quella cessazione di pagamenti che mette il commerciante in istato di fallimento, mentre quella sentenza emanata nello stesso giorno in cui si provocava la dichiarazione di fallimento, era ancor soggetta al rimedio dell'appello, e non essendo ancora notificata nemmeno poteva costituire i Cocchi in mora di pagamento. In questo stato di cose il mantenere una pronuncia di fallimento che tutte le parti interessate preferiscono veder rivocata, e mentre non ricorrevano gli estremi legali per dichiararlo, è cosa contraria ad una razionale ed equa applicazione della legge, e perciò la sentenza appellata deve essere riformata.

Per questi motivi la Corte in riforma ecc. revoca ecc.

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cati nell'art. 839 Cod. comm., ritenne essere state così gravi e disastrose pei creditori le condizioni del concordato da doversi ravvisare il fallito immeritevole per ciò solo del favore dimandato, senza che fosse d'uopo discendere all'apprezzamento delle circostanze del fallimento;

Che cost pronunciando la Corte non ha punto violato la legge. Ed invero, l'art. 839 sopracitato, su cui si fonda in sostanza il ricorso, dispone bens e stabilisce come norma direttiva ai giudicanti sull'uso della facoltà loro attribuita, che non si debbano concedere i benefizi ivi accennati senza considerare le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato, ma non vieta e non poteva ragionevolmente vietare che il magistrato alla cui coscienza si è intieramente affidato il legislatore, respinga la relativa dimanda anche per una sola di tali considerazioni, quando la riconosca siffattamente grave e prevalente da rendere superfluo l'occuparsi dell'altra; ora egli è ciò appunto che fece la Corte di Milano; essa disse che le condizioni del concordato cui i creditori del fallito Martinelli hanno dovuto accettare, furono tali da escludere che questi possa meritare quello speciale riguardo di cui parla il detto articolo, il che equivaleva in realtà a dichiarare che per quanto potessero essere in senso a lui favorevole apprezzate le circostanze del fallimento, le quali siano del resto ai giudici ben note, di fronte tuttavia ad una sì grave perdita sofferta dai creditori, desse non avrebbero mai

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Serafino Celli, possessore della cambiale 4 agosto 1886 per lire duecento, tratta da Pietro Belloni con causale: valuta datavi, ed accettata da Rachele Tontoni-Rinaldi, e dal Belloni a lui girata per valuta avuta, citava con atto 4 febbraio 1887 il traente e l'accettante pel pagamento della somma suddetta e degli accessori.

Non essendo la cambiale stata protestata alla scadenza (31 dicembre 1886), il Belloni opponeva l'eccezione di decadenza dall'azione di regresso.

La sentenza del tribunale di Urbino, che, in conferma della pronunzia del pretore, ha condannato il Belloni al chiesto pagamento, è denunciata in cassazione per motivi desunti dalle disposizioni degli articoli 325 e 326 Codice comm. e dell'art. 1312 Codice civile, oltrechè per difetto di motivazione.

Attesochè la denunciata sentenza si fonda sostanzialmente sulle considerazioni: che la cambiale, regolare nelle forme e non eccepita, formi l'esistenza del credito; che l'omissione delle formalità prescritte dal Codice di commercio tolga bensì al possesore il privilegio della procedura spedita ed eccezionale concessa per le cambiali, ma l'obbligazione giuridica sussista e ne derivi un'azione esperibile nelle forme ordinarie; e che avendo il Celli esborsato il suo danaro al Belloni per averne la cessione del credito di questo verso la Tantoni-Rinaldi, il Belloni abbia tratto profitto dalla cambiale col convertirla in danaro a pagamento del suo credito, e ciò

basti perchè spetti al Celli l'azione di cui l'art. 326 Cod. comm.

Ma un tal ragionamento è errato fin dalla base giacchè, stante l'indole letterale ed astratta dell'obbligazione cambiaria, i diritti e i doveri che dalla cambiale derivano sono affatto indipendenti dall'esistenza, o non esistenza, di un rapporto di debito e credito fra le persone in essa intervenute. Perciò la estinzione dell' azione cambiaria di regresso contro il traente, che, giusta l'art. 325 detto Codice, è l'effetto dell'omesso adempimento delle formalità prescritte per conservarla, non lascia sussistere contro il traente medesimo, se non la ben diversa azione che, nell'articolo 326, per riguardi più d'equità che di stretto diritto, la legge riserva al possessore della cambiale pregiudicata, non più sul fondamento di questa, ma solo in base al fatto, che, per effetto della decadenza, il traente venga ad arricchirsi indebitamente a suo danno, col lucrare la valuta della cambiale, sia per non averla mai somministrata al trattario, sia perchè, per altro fatto qualsiasi, la valuta si trovi in sue mani.

Ma la prova del fondamento dell'azione incombe all'attore, e questa prova tanto meno la sentenza poteva nella specie desumere dalla stessa cambiale, dappoichè la sentenza stessa ritiene in fatto che dalla cambiale risulti che il Belloni avesse realmente somministrato all'accettante la valuta che poi riebbe dal giratario Celli; laonde, se la decadenza lo liberò dalla garantia prestata colla girata, nulla apparirebbe però rimasto in sue mani del patrimonio altrui, di cui possa indebitamente arricchirsi.

E poichè il concetto dell' indebito arricchimento è cosa ben distinta dal profitto legittimo, che il Belloni può aver tratto dalla cambiale col valersene ad ottenere, mediante la propria garantia, una somma di danaro alla signora Tontoni-Rinaldi, è chiaro che la sentenza, ammettendo nella specie a favore del Celli contro il Balloni l'azione di arricchimento, di cui l'art. 326 Cod. comm., ha manifestamente violato le disposizioni di legge dal ricorrente invocate.

Per questi motivi ecc.

BULLETTINO BIBLIOGRAFICO

1. Lavori preparativi del Codice Civile del Regno d'Italia, pubblicati dal R. Ministero di grazia e giustizia. È uscito il Vol. II (Parte I e II), contenente il Progetto Cassinis ed il sunto delle osservazioni fatte dalla Magistratura. Roma, R. Tipografia, 1888.

2. Discorsi di S. E. il Guardasigilli Zanardelli alla Camera dei Deputati sulla Cassazione unica in materia penale, ed al Senato del Regno sul Codice Penale.

3. Il Progetto di Codice Penale al Senato, dell'Avv. VITO PORTO. Roma, Fratelli Bocca. Prezzo L. 3.

4. Dello stesso autore: Il Progetto del Codice Penale e le leggi vigenti. Tavola di corrispondenza, Note, Osservazioni. Torino, Fratelli Bocca. Prezzo L. 2.

5. Carmignani e Manzi nella storia del Diritto Penale. Notizie tratte da documenti editi ed inediti a cura di GIULIANO CARMIGNANI. Pisa, Tipografia Nistri.

6. Una pagina della Legislazione Criminale Toscana del 1786 e il Progetto del Codice Penale Italiano, di AMERIGO LECCI. (Estratto dalla Rivista penale).

7. Il Professore di Università in Italia e all' Estero, di TULLIO MARTELLO. (3a Ediz. Estratto dalla Rassegna Nazionale).

8. Della libertà come ragione e fondamento degli instituti politici. Discorso di SAVERIO SOLARI, nella

R. Università di Roma. Pisa, Tipografia Nistri.

9. Il Diritto comune Anglo-Americano, per O. W. HOLMES. Traduzione di FRANCESCO LAMBERTENGHI. Dispensa I. Sondrio, Tipografia Moro.

10. Comparsa conclusionale dell'Avv. GUIDO BORGHI pel Capitolo Metropolitano di Ferrara, co G. B. Azzolini, innanzi il Tribunale Civile di Ferrara.

11. Resoconto dei Lavori compiuti dalla Camera di Commercio di Milano nell'anno 1888.

12. Corso di Diritto Commerciale, di ERCOLE VIDARI. È pubblicato il 2o Volume della 3a Edizione interamente rifatta. Contiene la continuazione e fine del Libro I (Delle persone), ed il principio del Libro II (Delle cose). Questa nuova edizione, come già avvertimmo nel precedente volume, contiene importanti aggiunte, correzioni, e modificazioni, e rende sempre più questa opera indispensabile agli studiosi della materia. La stampa è nitida e correttissima, tanto da fare onore al solerte Hoepli. Prezzo di ciascun volume L. 12.

13. La lotta per l'eguaglianza. Prolusione del Prof. L. MORTARA Pisa, Tipografia Mariotti.

14. Le operazioni di riporto nel Codice di Commercio Italiano, dell'Avv. UBALDO MARENCO (Estratto dalla Giurisprudenza italiana).

PROF. DAVID SUPINO, Direttore e Responsabile.

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