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Fra i molti vantaggi dall' umano consorzio dovuti all' invenzione ed alla diffusione della stampa non ultimo si è certamente quello di essersene impadronita l'industria commerciale per facilitare lo smercio dei suoi infiniti prodotti da piazza a piazza, e per favorire quella concorrenza, che venne meritamente appellata la gran fattrice nell' armonia dell'ordinamento economico. Immensi sono i beneficii che l'industria sovradetta ritrae dalla pubblicità; ed in breve volger di tempo noi vedemmo sorgere non solo gazzette unicamente destinate a questo scopo, ma benanco tutti quanti i giornali, le riviste, le rassegne ed i bullettini aprire una gran parte delle loro colonne alla inserzione degli annunzi, degli avvisi e che so io. Nè qui è tutto: poichè il valersi della stampa a pro' dell'industria e del commercio diventò una vera speculazione commerciale, ed alla pubblicità venne dato il maggior sviluppo possibile. Gli è per questo che non tardarono a costituirsi nelle grandi piazze delle agenzie di pubblicità, le quali, per poter viemeglio soddisfare a tutte le domande e per ampliare viemaggiormente la cerchia delle loro operazioni, si resero concessionarie delle terze e quarte pagine dei giornali. In altri termini, queste agenzie comprarono la esclusività di valersi delle co

lonne destinate alla pubblicità dai diversi giornali, i quali generalmente sogliono esser quelli che si pubblicano sulla stessa piazza ove l'agenzia risiede. Da questo ne nacque a dir cosi un accentramento per tutto quanto riflette la pubblicazione degli annunzi e degli avvisi, e i prezzi salirono a cifre abbastanza elevate, quotandosi la inserzione a un tanto per linea o spazio di linea. La elevazione dei prezzi sta poi in rapporto diretto colla maggiore o minor diffusione del giornale sul quale si fanno gli annunzi. E qui nacque il contratto cambio linee: contratto che, come risulta dalla parola, consiste in un cambio reciproco di linee, e che non può verificarsi che tra agenzia e agenzia o tra proprietari di giornali rispettivamente. Limitazione subbiettiva eminentemente logica, inquantochè è chiaro, come luce meridiana, che il cambio non si può per l'appunto effettuare se non tra coloro che possono disporre delle colonne che ciascun giornale riserva alla pubblicità.

Dal punto di vista obbiettivo, poi questo contratto suolsi manifestare in due operazioni distinte, tipiche e caratteristiche.

I. Può darsi il caso che una Ditta concessionaria dei giornali della piazza A, nel ricevere le commissioni d'inserzioni di annunzi e di avvisi dai propri clienti siasi obbligata di dar loro la maggiore pubblicità possibile. Non bastandole a tal uopo le

colonne o l'indole dei giornali, dei quali è concessionaria, apre trattative colla Ditta concessionaria dei giornali della piazza B, e fra di loro si addiviene ad uno scambio reciproco. In altri termini le due Ditte si obbligano rispettivamente a pubblicare sui propri giornali gli annunzi e gli avvisi dall' una e dall'altra ricevuti; ed essendo in genere conosciuto presso a poco, l'ammontare di questo scambio, non si fissa alla convenzione un termine per la sua durata, ma bensi si stabilisce un maximum di linee da computarsi in cambio. Questa operazione suolsi pur anco verificare quando le due Ditte abbiano un interesse reciproco ad estendere quanto più è possibile la sfera delle loro operazioni ordinarie.

II. Può darsi invece, ed anzi è questo il caso più frequente, che la Ditta residente sulla piazza A, impegnata in una qualche colossale operazione e quindi bisognosa di una estesissima pubblicità, interpelli altre agenzie concessionarie delle terze e quarte pagine dei giornali allo scopo di convenir secoloro un cambio linee. Siccome però in questa operazione il vantaggio sarebbe indubbiamente della Ditta A, per la enorme quantità delle inserzioni che può ordinare, nė d'altra parte sarebbe possibile determinare a priori, neanche in modo approssimativo, la quantità delle linee a cambiarsi, così affinché la posizione dei con

traenti si mantenga inalterata e non pregiudicata, suolsi determinare un minimum in quella cifra che possa costituire per le Ditte accettanti un adequato compenso per la pubblicità concessa alla Ditta proponente, e quanto al resto si stabilisce un termine entro cui i contraenti, e specialmente la Ditta proponente, prevedono che sarà per effettuarsi il pareggio. Che anzi, secondo l'importanza dell'operazione straordinaria, in vista della quale la Ditta assuntrice addiviene al contratto cambio linee; il detto termine è per uso protratto di gran lunga oltre all'epoca in cui il contratto viene a cessare per l'una delle parti, per essersi cioè esaurita l'operazione determinante dello stesso, e tutto ciò perchè le Ditte, che non esorbitano dalla cerchia delle loro operazioni ordinarie, abbiano tutto l'agio di poter conseguire il pareggio delle linee.

Ed ho detto poc' anzi come questa seconda operazione si verifichi più di frequente in ordine al cambio linee, inquantochè è chiaro, qual luce meridiana, che le Ditte concessionarie delle terze e quarte pagine di giornali, non hanno di certo interesse a ricorrere al cambio linee per estendere reciprocamente l'orbita delle loro operazioni, come lo dimostra ad evidenza il fatto dell'aprire che ciascuna di codeste Ditte fa, sulle diverse piazze e sui grandi centri industriali e commerciali, di altrettante suc

cursali incaricate di ricevere ordinazioni d'inserzioni.

E vengo all' indole giuridica del contratto in discorso.

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A tutta prima potrebbe sembrare che il contratto cambio linee si presenti sotto due forme distinte, secondochè sia stato determinato in ragione di quantità od in ragione di tempo. Nel primo caso il cambio linee sarebbe puro e semplice, nel secondo invece si avrebbe un cambio linee a termine. A codesta tesi però mancherebbe il suffragio dei principii. Invero i contratti a termine propriamente detti consistono in quelle convenzioni in cui si stabilisce che tanto gli effetti quanto il pattuito loro importo vengano consegnati in un giorno fisso posteriore a quello del contratto.'

Ora questo concetto fondamentale non può in modo alcuno rintracciarsi nel cambio linee, allorchè le parti anzichè aver determinato, all' epoca della conclusione del contratto, il numero delle linee da scambiarsi, abbiano invece stabilito un termine per la durata del cambio. Il contratto nonostante la determinazione di detto termine comincia subito ad avere efficacia giuridica; il cambio può operarsi senz' altro. Né questo potrebbe avvenire ove il contratto appartenesse alla specie delle convenzioni a termine, dappoichè il cambio non si po

MASSA, Dei contratti a termine, parte I.

trebbe effettuare se non quando fosse trascorso il termine prestabilito nella convenzione. D'altronde il fondamento principale dei contratti a termine è l'alea, cioè quella quaestus faciendi causa che, avendo per base il rialzo e il ribasso di cui è suscettibile la cosa dedotta in contratto, fra un' epoca e un'altra, suolsi generalmente spingere a segno tale da rasentare il giuoco o la scommessa.' Ed è per questo che subbietto dei contratti a termine non possono essere che le cose facilmente quotabili e suscettive per loro natura di codesti rialzi o ribassi. Or bene tutto questo non può in modo alcuno ripetersi relativamente alle linee delle terze e quarte pagine dei giornali, poichè queste non sono valori quotati in borsa, ed il loro prezzo non è cosi mutabile da alzare od abbassare secondo che si debba pagare in un giorno piuttosto che in un altro.

Ma quand' anche si volesse per un momento ammettere l'aleatorietà del cambio linee non si tarderebbe a convincersi a quali spaventosi risultati sarebbe lecito all' una delle parti di arrivare. Infatti la parte che non esorbita dalla cerchia delle sue operazioni ordinarie verrebbe sopraffatta dall'altra, la quale, essendo impegnata in un'operazione grandiosa e colossale, in un tempo

'Conf. FIORE, Comm. al Cod. di Comm., I,

pag. 62.

relativamente breve, raggiungerebbe una cifra enorme di linee, senza che l'altra parte avesse l'agio o il modo di potersi compensare. I principii di equità; la parità di trattamento dei contraenti; forse forse la stessa buona fede sarebbero impunemente calpestati. Io mi penso quindi che, quand' anche potessero concorrere, il che non è nel cambio linee, i requisiti sostanziali dei contratti a termine propriamente detti, l'interprete ed il giudice dovrebbero ben guardarsi dal riconoscere allo stesso il carattere di aleatorietà per non giungere a cosiffatte conseguenze che mai sempre impensierirono il legislatore a segno di riconoscere limitatamente l'efficienza giuridica dei contratti a termine in genere, e da cautelarli con leggi rigorose e speciali. Del resto il fatto stesso concorre a negare recisamente l'indole aleatoria al cambio linee, inquantoché, ove realmente fosse tale, non si comprenderebbe l'esistenza dell'uso, generalmente e pacificamente riconosciuto, di assegnare cioè un termine, alla durata del cambio, di gran lunga superiore a quello in cui l'operazione straordinaria, in vista di che l'uno dei contraenti addivenne alla convenzione, viene ad essere esaurita. Se il contratto fosse aleatorio la Ditta che è sicura di vincere avrebbe tutto l'interesse a fissare un termine assai breve. L'esserle quindi per l'uso diniegata codesta facoltà è una pre

sunzione incontrovertibile che il cambio linee è un contratto serio e commutativo.

Niun dubbio pertanto che il contratto in parola non possa appartenere ai contratti a termine.

Dei veri punti di contatto esistono invece fra il cambio linee e la permuta, perocchè la linea di pubblicazione non si compra con danaro ma con altra linea. Nè osterebbe il fatto della diversità di valore fra le linee di un giornale e quelle di un altro, dappoichè in questo caso la eguaglianza dei due valori si ottiene col concedere al concessionario di quel giornale le di cui linee abbiano un valore superiore, di valersi di un numero maggiore di linee sulle colonne del giornale di un valore inferiore.

Da questo però non ne deriva Iche il cambio linee sia puramente e semplicemente un contratto di permuta, perchè la permuta non avviene linea per linea, ma il cambio si fa tra un complesso di linee ed un altro.

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Per ultimo il cambio linee rassomiglia in un certo qual modo al conto corrente. Non è però propriamente tale poichè, quantunque finisca coll'operazione di chiusura, pur nondimeno la liquidazione dell' attivo o del passivo non si fa in danaro (art. 347 Cod. di comm.), ma bensi l'unico e solo modo in cui la parte cre

ditrice si può compensare si è col conseguire il pareggio nel conto cambio linee.

Il contratto cambio linee è pertanto un contratto sui generis, serio, bilaterale e commutativo: esso non è altro che una reciproca cessione e tutta la sua specialità consiste nel modo di valutare la cosa dedotta in contratto valutazione che non si fa alla stregua di quella merce universale che è la moneta, ma bensì colla stessa cosa. La linea tiene luogo del danaro. Nè codesta particolarità è certamente nuova nella storia del diritto, inquantochè se ne riscontrano frequentissime traccie nell' antica e primitiva formazione dei contratti quando la valutazione delle cose non si faceva in base di una merce unica ed universale, ma bensi tra cosa e cosa. E facilmente si spiega questo carattere speciale del contratto in esame, avvegnaché ove la Ditta, che per avventura avesse bisogno di valersi dei giornali di cui è concessionaria un'altra Ditta, dovesse pagare le linee o gli spazi di linee inserite al tasso prestabilito, non tarderebbe a raggiungere cifre colossali. Gli è appunto per evitare codeste conseguenze che si addivenne ad una transazione reciproca, dando cioè origine al cambio linee. Si disse, cioè, io accetto di renderti il servigio di pubblicare sui miei giornali le inserzioni

che sarai per ordinarmi, ma siccome anch'io ho bisogno di un eguale servigio sui giornali che son tuoi, così in compenso mi riserbo il diritto di tacitare le mie ragioni di credito coll' ordinarti altrettante inserzioni, equivalenti all'ammontare od al valore delle linee che tu hai adoperato. Ecco come e perchè nacque cambio linee !

La circostanza poi di aver fissato alla durata della convenzione un numero di linee piuttosto che un termine vero e proprio, non influisce sulla caratterizzazione del contratto, ma mira soltanto a prestabilire il modo con cui il contratto stesso cesserà di avere efficacia giuridica.

Tuttavolta sia stato dalle parti fissato un numero di linee quale limite massimo dell'uso rispettivo della pubblicità dei giornali propri, il contratto sarà esaurito non appena codesto limite venga raggiunto. Nè potrebbe alterare il contratto il fatto che l'una delle parti toccasse detta cifra assai prima che l'altra, inquantochè una volta esaurito il contratto per l'una delle parti, questa non avrebbe altro a fare se non che attendere il momento in cui l'altra parte raggiungesse la cifra prestabilita per ritenere anche rispetto ad essa risoluto ogni vincolo obbligatorio. Niun dubbio poi che entrambi i contraenti avrebbero, a seconda dei

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