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casi, il diritto di imporre all'inadempiente od all' inosservante l'esatta esecuzione del contratto. Verificandosi eccedenze mi sembra che, avuto riguardo all' indole particolare del cambio linee, la liquidazione si dovrebbe sempre operare in base al cambio, non mai valutare in contanti. Che se invece le parti avessero prestabilito alla durata del cambio linee un certo lasso di tempo, in allora sarebbe necessaria una distinzione. O la condizione del termine venne stabilita puramente e semplicemente, ed in questo caso niun dubbio che il cambio linee dovrebbe effettuarsi durante il volgere di tempo prestabilito. Siccome però la liquidazione del più o del meno non si fa in contanti ma bensì coll'inserzione di altrettante linee, allo appressarsi del termine la parte che resterebbe perdente avrebbe diritto di significare all'altra come essendo il contratto sul finire dovesse regolarsi in modo nell'ordinare le inserzioni da rendere possibile il pareggio entro il termine convenuto. In caso diverso mi sembra che la natura seria, bilaterale e commutativa del contratto sarebbe impunemente violata, e il cambio linee diventerebbe un giuoco puro e semplice ad onta del principio che nemo locupletari potest cum aliena jactura. I contratti devono eseguirsi in buona fede ed obbligano non solo a quanto nei medesimi è espresso, ma eziandio a tutte

le consegnenze che secondo l'equità, l'uso e la legge ne derivano. In caso di contestazioni dovendosi indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti emergerebbe a chiare note come questa non poteva essere altra che quella di volere l'uno tanto conseguire dall'altro quanto dava in corrispettivo con materia eguale (art. 1124 e 1131 Cod. civ.).

Nella seconda ipotesi poi, quando cioè la causa determinante del contratto sia stata per l'una delle parti una qualche operazione straordinaria, speciale, nota e precisata la circostanza di aver fissato un termine alla durata del cambio linee, non può scindersi dall' insieme del contratto, ma deve studiarsi e valutarsi subordinatamente all'essersi, o no, compiuta ed esaurita l'operazione stessa. E questa è la sola ed unica interpretazione che si possa dire conforme alla natura giuridica del contratto in esame, ai principii ed all' uso commerciale.

Alla natura giuridica, inquantochè il cambio linee è un contratto serio, bilaterale e commutativo ai principii come emerge da quanto ho or ora discorso in ordine alla prima ipotesi: all'uso commerciale infine poichè il termine assegnato alla durata del cambio non puossi fissare contemporaneamente all'esaurirsi dell'operazione, in vista di che si concluse, ma bensi longe et ultra a codesta circostanza. E tutto questo perchè? Affinchè la

parte che, non esorbitando dalle sue operazioni ordinarie, resterebbe senza dubbio alcuno perdente nel cambio, abbia tutto il tempo, tutto il comodo possibile per poter conseguire il pareggio.

E come si potrebbe decidere diversamente dal momento che la parte impegnata nell' operazione straordinaria, una volta questa compiuta non avrebbe il benchè menomo diritto di più continuare ad ordinare altre inserzioni all'altra parte? Forseche costei non avrebbe diritti da vendere per inibirle una simile violazione di contratto? E se così stanno le cose, potrebbe l'interprete o il giudice farsi lecito di consentire ad una parte quello che si diniegherebbe senz'altro alla prima ?

La circostanza pertanto di aver fissato un termine alla durata del cambio devesi nella specie subordinare all' avverarsi del compimento dell'operazione che lo ha determinato. Venuta meno l'efficienza giuridica della convenzione per l' una delle parti, per essersi esaurito a di lei riguardo il contratto, porta seco la naturale e logica conseguenza che l'altra parte deve in buona fede eseguire il contratto dal canto suo. La condizione dei contraenti dev'essere eguale, e una volta che il pareggio si fosse effettuato il contratto cessa per la parte che era rimasta in credito, per la stessa ragione che questo era di giả cessato per l'altra parte essendosi esaurita l'opera

zione determinante della convenzione. Nè si potrebbe obbiettare che l'avere stabilito un minimum, implica et necesse la indeterminazione di un maximum. Obbiezione piuttosto appariscente che fondata, dappoichè la determinazione del maximum essendo impossibile venga fatta a priori, precisamente per l'indole straordinaria e grandiosa dell'operazione assunta da uno dei contraenti, viene rimessa a quella cifra che sarà per risultare allorquando cesseranno le ordinazioni per essersi compiuta la detta operazione. Del resto la determinazione di questo minimum non è per nulla obbligatoria; è l'uso che l'ha introdotta per il principio di equità e giustizia che la parte che non esorbita dalle sue ordinarie operazioni, essendo pronta a rendere servigio all'altra parte pur nondimeno ne risenta un vantaggio considerevole. E questo è tanto vero che il minimum di cui è caso suolsi generalmente fissare in un numero di linee abbastanza elevato, altrimenti il benefizio dell' altro contraente si ridurrebbe a ben poca cosa.

La serietà del contratto resta adunque inalterata esulandone onninamente l'elemento aleatorio.

Ad ogni modo qualunque sieno le mie idee, piacemi averle francamente esposte al'giudizio di chi è più forte di quello ch' io non sia. Genova, dicembre 1888.

Avv. UBALDO MARENCO.

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II 26 Dicembre 1888 fu giorno nefasto per l'Italia che vide scomparire P. S. MANCINI. Avvocato, Professore, Uomo politico, il MANCINI dedicò la sua vita alla patria, e lascia di sè traccia profonda. La riforma della legislazione commerciale è in massima parte dovuta a Lui, che vi dedicò assidue cure. Noi ci inchiniamo riverenti innanzi alla sua tomba.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO 7 agosto 1888

Pres. CIAMPA

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Spoto (avv. La Vecchia) c. Mauro (avv. Maltese e Testa G.). Cambiale Denominazione Rilascio di foglio firmato in bianco. (art. 251, 254, 869 Cod. comm.). La denominazione non espressa nel contesto della scrittura ovvero non scritta dal traente o emittente con la sua sottoscrizione, esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale.

Il rilascio di un foglio sottoscritto

in bianco, e riempito posteriormente a modo di cambiale senza l'intervento del sottoscrittore, non può mai costituire una cambiale.

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'La questione della validità della cambiale in bianco è gravissima. In favore della validità della cambiale stessa così si ragiona: La legge non prescrive che il traente o l'emittente scrivano di proprio pugno la cambiale, possono benissimo delegarne ad altri il mandato, che nel caso si intende conferito al prenditore. Ne osta a ciò la clausola cambiaria, perchè la legge prescrive che essa sia scritta di pugno del traente o emittente, soltanto nel caso in cui non sia espressa nel contesto della scrittura. Ma se il contesto della scrittura può esser vergato da altri, e se l'emittente può dar mandato di vergarlo anche dopo che esso l'ha sottoscritto, evidentemente il mandato stesso può comprendere anche la clausola cambiaria.

La Corte di cassazione ha osservato sul primo mezzo del ricorso, che, a norma dei precedenti Codici, gli atti erano commerciali per la natura dell'obbligazione, che contenevano, o si reputavano tali, per la qualità delle persone commercianti, che eran vi intervenute. Così la lettera di cambio era atto di commercio per la sua natura, e cioè, perchè tratta da un luogo sopra un altro. Così il biglietto all'ordine era atto di commercio per la sua natura, ove derivava da causa commerciale, o si reputava tale per la qualità personale, se sottoscritto, cioè, da persone commercianti.

Di più: nè la lettera di cambio nè il biglietto all'ordine, erano titoli esecutivi.

Il nuovo Codice di commercio

Ne si dica che per tal modo rimane frustrato lo scopo della legge, la quale colla clausola stessa volle che colui che l'apponeva, traente o emittente, sapesse di obbligarsi cambiariamente, dappoichè il fatto non dubbio che anche la denominazione di cambiale o lettera di cambio può esser scritto da altri, dimostra abbastanza che alla regola stessa il legislatore ha inteso derogare nel caso del mandato, ritenendo che in casi eccezionali chi si obbliga possa desumere la scienza che va ad obbligarsi cambiariamente, non già dal leggere la clausola cambiaria nello scritto che firma, ina dall'incarico che dà ad un altro di scriverla nel foglio che gli consegna di già firmato.

Del resto, all'atto pratico, si aggiunse, la

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