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Art. 9.

Dans les trois jours du jugement, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire et les convoque à se réunir, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, dans une des salles du Tribunal, pour examiner la situation du débiteur. Les jour de la réunion est fixé par le jugecommissaire.

Au jour indiqué, le débiteur, assisté des liquidateurs provisoires, présente un état de situation qu'il signe et certifie sincère et véritable et qui contient l'énumération et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses.

Les créanciers donnent leur avis sur la nomination des liquidateurs définitifs. Ils sont consultés par le juge-commissaire sur l'utilité d'élire immédiatement parmi eux un ou deux contrôleurs.

Ces contrôleurs peuvent être élus à toute période de la liquidation, s'ils ne l'ont été dans cette première assemblée.

Il est dressé de cette réunion et des dires et observations des créanciers, un procès-verbal por

tant fixation par le juge-commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première vérification des créances.

Ce procès-verbal est signé par le juge-commissaire et par le greffier. Sur le vu de cette pièce et le rapport du juge-commissaire, le Tribunal nomme des liquidateurs définitifs.

Art. 10. Les contrôleurs sont spècialement chargés de vérifier les livres et l'état de situation présénté par le débiteur et de surveiller les opérations les liquidateurs; ils ont tojours le droit de demander compte de l'état de liquidation judiciaire, des recettes effectuées et des versements faits. Les liquidateurs sont tenus de prendre leur avis sur les actions. à intenter ou à suivre.

Les fonctions de contrôleurs sont gratuites. Ils ne peuvent être révoqués que par le Tribunal de commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créanciers et la proposition du juge-commissaire. Ils ne peuvent être déclarés responsables qu'en cas de faute lourde et personnelle.

Les liquidateurs peuvent recevoir quelle que soit leur qualitè, une indemnité qui est taxée per le juge-commissaire.

(La fine al fascicolo seguente).

BULLETTINO BIBLIOGRAFICO

1. Il salvamento e l'assistenza nel diritto marittimo, per l'Avv. GIAMBATTISTA BENFANTE. Un vol. di pag. 234. Prezzo L. 4. Torino. Ermanno Loescher Editore.

2. Corso di diritto commerciale. Sommari di lezione del Prof. VINCENZO LANZA. Parte speciale. Un vol. di pag. 300. Prezzo L. 4. Napoli. Stabilimento Tipografico dell' Unione.

3. I registri di classificazione navale, di CAMMILLO SUPINO. Estratto dalla Rivista marittima.

4. Di prossima pubblicazione: Repertorio generale alfabetico delle materie contemplate nella intera legislazione italiana, con richiamo agli articoli di Codici, Leggi, Regolamenti, o Decreti che rispettivamente le contemplano.

Questo libro, compilato sotto la direzione e sorveglianza degli Avvocati RODOLFO CALAMANDREI e GIUSEPPE ERRERA riuscirà d'incontestabile utilità a chiunque si occupi di cose legali, offrendogli il mezzo di rintracciare a prima vista le disposizioni legislative sopra qualsiasi singolo soggetto, e facendogli risparmiare quel tesoro di tempo e di lavoro che oggi è costretto a disperdere in lunghe e faticose ricerche.

Prezzo L. 5 da inviarsi all'Avvocato Rodolfo Calamandrei, Borgo degli Albizi 14, Firenze.

5. È annunziata la pubblicazione di un nuovo Periodico, dal titolo Credito e cooperazione. Il periodico che sarà organo dell' Associazione fra le banche popolari italiane si pubblicherà in Roma ogni quin

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dici giorni sotto la direzione dei

Signori LUZZATTI, FERRARIS, CA

VALIERI, STRINGHER, BISTOLFI e CONCINI. Associazione annua dal 1° Maggio al 31 Dicembre 1889 L. 4. Roma, Via della Mercede, 37.

6. In causa Astor-Bardi dinnanzi al Trib. civ. di Roma. Memoria dell' Avv. A. CLEMENTI. Questioni: 1. Il curatore di un fallimento ha il diritto di elevare contestazioni contro i crediti presentati alla verificazione? 2.° Le ipoteche giudiziarie sono affette dalla presunzione di frode? 3.o Ammessa al passivo del fallimento una sentenza può non riconoscersi per valida l'ipoteca iscritta in virtù della medesima?

7. Monografie di diritto commerciale, dell'Avv. PIETRO GAZZOLO. Genova, Tip. dei Sordo-muti. (Gli elenchi dei protesti cambiari. — Delle azioni di responsabilità stabilite dall'art. 147 del Cod. di comm. contro gli amministratori delle società anonime a favore degli azionisti e dei terzi).

8. Annuario della procedura civile, diretto dall'Avv. EMANUELE CUZZERI. È pubblicata la Dispensa 4. ed ultima del 1888. Verona, D. Tedeschi e figlio.

9. Ricorso alla Corte di Cassazione di Firenze in causa Faccioli e Meticke, dell'Avv. G. LEVI-CI

VITA.

10. Sull'odierna importanza del diritto commerciale e sul metodo per istudiarlo. Prolusione letta nella R. Università di Palermo dal Prof. ULISSE MANARA (Vedi la bibliografia, retro, col. 453).

PROF. DAVID SUPINO, Direttore e Responsabile.

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IL DIRITTO COMMERCIALE

(VOL. VII. FASCICOLO 4.)

IL DIRITTO DI CAPPA.

Tra le convenzioni, che possono stipularsi nel contratto di noleggio, vi è anche il cosiddetto diritto di cappa, consistente in un tanto per cento sul nolo a carico del noleggiatore ed a benefizio o del capitano o del noleggiante, secondo le speciali convenzioni.

Allorchè la cappa sta a favore del capitano, viene ad essere riguardata come una gratificazione, un regalo attribuito al medesimo per le cure da lui prestate al carico affidatogli, per la buona custodia delle merci poste sotto la sua responsabilità; insomma, in tal caso, la cappa verrebbe a costituire un dippiù del salario del capitano, un supplemento del suo stipendio.

Invece quando la cappa sta vantaggio del noleggiante, essa deve considerarsi come un accessorio del nolo, una parte anzi del nolo stesso spettante all'armatore.

Può darsi però che nessun

patto speciale sia stato convenuto riguardo al diritto di cappa, ed allora sorge la quistione se questo competa al capitano o all'armatore, se, nel silenzio delle parti, debba all'una o all'altra di queste persone attribuirsi.

Disparatissimi sono stati sempre intorno a tale controversia i pareri degli autori, che ora si dichiarano in favore del capitano, ora in favore del noleggiante.

È incontrastabile che in origine la cappa costituiva una mancia concessa dal noleggiatore al capitano in retribuzione della vigilanza da lui messa nel custodire il carico. La stessa etimologia del vocabolo (cappa da panni cappales, che erano una specie di mantello con cappa, abito in uso nel secolo XVI) ci conferma in questa opinione, giacchè tale diritto non fu se non un regalo elargito dal noleggiatore al capitano, affinché costui si provvedesse di vestiti

per ripararsi dal freddo invernale.1

Nel medesimo concetto ci inducono le denominazioni assai espressive di chausses, vin, polde-vin, che il diritto in parola assunse nel gergo mercantile francese.

Però in seguito il diritto di cappa si discostò a poco a poco dalla sua tradizionale natura, e costitui indifferentemente un regalo al capitano o un supplemento del nolo. Di ciò fanno fede le definizioni tra loro discordanti, che in vari tempi gli scrittori hanno dato di questo diritto. L'Azuni cosi lo definisce:

« Cappa o cappello, voce usata « nel commercio marittimo, detta << anche Primaggio, per cui s'in<<< tende un certo diritto ossia re<< galo, che li capitani di navi << sono in costume di prendere << per ciascuna tonnellata di mer« ce caricata su di esse ed in ragione del tanto per cento, che << talora si conviene in premio << della buona custodia ed atten« zione usata nel caricamento. 2 » Facciamo di passaggio notare come l'Azuni, nel passo riportato, confonda il diritto di cappa con quello di primaggio, che altri giureconsulti distinguono, e tra questi il Boistel, il quale ammette che in principio il diritto di cappa appartiene al capitano,

3

' LEWIS, Das deutsche Seerecht, all'Art. 153, n. 1, p. 158; ASCOLI, Commento al Cod. comm., n. 151.

AZUNI, Dizionario mercantile, t. 1, p. 247. 'Precis de droit commercial, 2° edizione, 123. EMERIGON fa la medesima distinzione.

mentre il diritto di primaggio spetta alla nave.

In proposito il Lewis' fa osservare che primaggio ha un primo significato, per cui importa lo stesso che cappa, ma soggiunge che per la voce primaggio, quale essa è stata usata dal legislatore tedesco all'art. 513, sono da intendere i premi, che il noleggiatore si obbliga di pagare sotto condizioni determinate.

Cosi per esempio, sarebbe primaggio quel premio che il noleggiatore promette di elargire, qualora la nave giunga nel porto di destinazione entro un tempo prestabilito, oppure se il carico trovi un mercato favorevole, o per altre simili condizioni.

In Inghilterra primaggio vale lo stesso che cappa.

2

Ma tornando alla definizione dell' Azuni, aggiungiamo che una identica fu data dal Targa nelle sue Ponderazioni marillime e che contrariamente a questi scrittori il Baldasseroni ravvisa nella cappa un accessorio del nolo.

In Francia il Valin è della medesima opinione dell'Azuni e del Targa; egli sostiene che quando il noleggiatore sia obbligato a pagare un diritto di cappa, questo non forma per nulla parte del nolo, e deve in ogni caso essere devoluto in favore del capitano.

Op. cit., n. 2.

Cap. 12. n. 41.

Dizionario ragionato di giurisprudenza marittima, tom. III, v. cappa, § V.

Sur l'ordonnance 1681, titolo des chartes parties, art. 3.

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4

Non cosi però la pensa Emérigon; egli crede invece che il diritto di cappa sia un accessorio del nolo, e che ceda a vantaggio del noleggiante.

Riguardano la cappa come una retribuzione dovuta al capitano per compenso dell'attenzione prestata nella custodia del carico il Vincent ed il Bedarride. Questi afferma che per dimostrare che la cappa compete al noleggiante non è valido argomento quello addotto dall'Emérigon, il quale dice che, ove non fosse convenuto alcun diritto di cappa, il prezzo del nolo sarebbe più elevato. Ed infatti, nota il Bedarride, se il noleggiante subisce da questo lato un pregiudizio, è dall'altra parte compensato, perchè il capitano, allorquando fu pattuito il suo salario, si sobbarcò ad avere uno stipendio minore di quello a lui spettante, in vista degli emolumenti, che,

Répertoire, v. Charte partie, tom. II, p. 12. Cout. marit, chap. 5, art. 18. Répertoire. v. Droit maritime, n. 828. Des Assurances, tome II, chap. 13, sect, 3. 5 Droit commercial, n. 659.

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In Inghilterra, quando nella polizza di carico è stato stipulato tra il noleggiatore e il noleggiante un tanto per cento per diritto di cappa, questo è devoluto sempre in vantaggio del capitano, salvo che non si sia diversamente convenuto tra lui e

il proprietario della nave. È questo l'uso universalmente accettato.

In origine anche in Germania la cappa (Kaplaken) fu considerata come una elargizione data al capitano per rimunerarlo della

1 Bedarride, loco citato.

Precis de droit comm., n. 1910.
CRESP, et LAURIN, 1, pag. 98.
Droit Maritime, 1, n. 30.

Marsiglia, 30 giugno 1830 (J. M., 12, 1, 1); 1 luglio 1836 (ivi, 16, 1, 156): 9 novembre 1853 (ivi, 32, 1, 47), Havre, 4 dicembre 1857 (ivi, 36, 2, 97).

MACLACHLAN, A treatise on the law of merchant shipping, edizione 1876, pag. 172.

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