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ipotecari, e per convincersene basta leggere gli articoli 760, 767, 776 e 834 dello stesso Codice. Prescrive l'art. 760 che la dichiarazione di credito, oltre alle altre nozioni ivi enumerate, debba indicare i diritti di privile

e tale lo ha ritenuto la sentenza omologatrice del medesimo. Da queste parole e da altre della sentenza sembra apparire che la Corte abbia negato che la vantata ipoteca rimanesse al creditore perchè vi era una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo credito essere semplicemente chirografario. Noi non diciamo che ciò non sia vero,; ma ci sembra che la Corte per venire alla sua conclusione, senza dubbio giustissima, non abbia seguito la via più piana e più sicura. Infatti a noi sembra sarebbe stato sufficiente che essa si fosse limitata a richiamare l'art. 834 Cod. di comm., la cui importanza nel caso particolare sembra sia sfuggita alla Corte. Cotesto articolo, dopo avere stabilito che per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca ecc. se i creditori non rinunciano all'ipoteca e al privilegio, e che la rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessori per la quale ha luogo ecc., ag. giunge che il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia alla ipoteca od al privilegio per l'intero credito. Ora nel caso sottoposto al giudizio della Corte il creditore ipotecario prese parte alla votazione per l'approvazione del concordato, votando contro l'approvazione del medesimo, senza dichiarare che intendeva rinunciare a una sola parte della sua ipoteca; per ciò, in forza dell' art. 834, si deve intendere che egli ha rinunciato alla ipoteca per l'intero credito. Ne consegue che, mentre stando all'ultimo ragionamento della Corte, il creditore s'intende abbia perduto la sua ipoteca solo al momento in cui passò in cosa giudicata la sentenza omologatrice del concordato, per noi invece si deve intendere abbia rinunciato alla sua ipoteca sin dal momento della votazione del concordato stesso. E tale rinuncia da questo momento produce tutti i suoi effetti, senza rimedio: solamente, poichè (cosi dice il VIDARI, Il nuovo Codice di commercio Vol. II pag. 291) la rinuncia espressa o tacita non ha altro movente se non quello di rendere possibile l'intervento al concordato gli effetti suoi devono cessare di diritto qualora ad onta di esso il concordato non abbia luogo. ANGELO SRAFFA.

gio, di pegno, d'ipoteca cautativa del credito; l'art. 767 prevede il caso in cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca del credito, e dispone che il creditore sia, ciò non ostante, ammesso alle deliberazioni del fallimento in via provvisoria come chirografario, fino a che la controversia sarà risoluta; gli art. 776, 777 ammettono i creditori ipotecari a partecipare alla ripartizione del prezzo dei beni mobili ancora prima della distribuzione del prezzo degli immobili, salvo la deduzione delle somme per tal modo ricevute se dopo la vendita degli immobili saranno definitivamente collocati in grado utile per l'intiero loro credito; l'art. 834 non computa i creditori con ipoteca per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato, se i creditori non rinunciano alla ipoteca.

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La verificazione poi deve essere definitiva, locchè ad evidenza si evince dal disposto dall'art. 765 con cui, all'intento di far cessare le incertezze troppo lunghe sulla sorte dei crediti controversi e toglier di mezzo l'impaccio che derivava al corso spedito e sicuro delle ulteriori operazioni del fallimento dalla facoltà accordata dagli art. 609, 610 del precedente Codice di commercio, fu prescritto che si facesse un unico cumulativo esame di tutte le contestazioni, e si risolvessero con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti si dovessero ordinare atti d'istruzione.

Attesochè sia facile comprendere la ragione delle suaccennate disposizioni di legge. E di supremo

interesse per la massa dei creditori chirografari di verificare se i privilegi o le ipoteche siano sussistenti e validi, perchè in forza dei medesimi è sottratta ad essi una parte dei beni del comune debitore, e le incertezze sul se o non sussistano i privilegi e le ipoteche rende malagevole la formazione del concordato; imperocchè è dall'attivo che rappresenta la massa dei beni disponibili pei creditori chirografari che costoro possono attingere i criteri per valutare sino a qual limite debbano acconsentire al pagamento ridotto dei loro crediti, e addivenire a quell'accordo che è vivamente raccomandato dall'art. 830 del Cod. di commercio.

Attesochè se lo Stellini non fu molto esatto nel fare la domanda di verificazione del suo credito per non avere chiesto espressamente che fosse ammesso fra gli ipotecari col rango dell' ipoteca 10 settembre 1887, può tuttavia ritenersi che tale fosse la sua intenzione, e che la manifestasse colle parole: « e ciò senza pregiudizio della ipoteca giudiziale ecc..... »

Ma non basta avere un diritto, è d'uopo anche conservarlo e farlo valere onde ne scaturiscano tutti i vantaggi di cui è capace; e così trattandosi dell' insinuazione di un credito ipotecario in un fallimento, non basta che la somma del credito sia ammessa, ma occorre anche che sia riconosciuta la validita dell'ipoteca da cui è assistito, e voltachè venga disconosciuta contestata, bisogna, onde farla valere, provocare la decisione dei giudici nei modi e termini di legge.

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Or bene; nel verbale di chiusura delle verificazioni dei crediti, quello dello Stellini è espressamente escluso dagli ipotecari, viene invece ammesso fra i chirografari, senza che a ciò si opponga l'intervenuto del di lui procuratore avv. Antoldi Vittorio. In quel verbale sono formulate varie questioni da sottoporsi alla decisione del Tribunale, fra le quali vengono comprese quelle sulla validità o non delle ipoteche a favore Becker e Rodt Emma, anch'esse iscritte nel 10 Settembre 1877 al pari di quella dello Stellini; è indicato il giorno dell'udienza in cui le insorte controversie saranno discusse; la discussione ha luogo, la relativa sentenza è pronunciata. Lo Stellini, il di cui diritto ipotecario non era stato riconosciuto, se avesse VOluto conservarlo e farlo valere, era fatto consapevole dei mezzi opportuni che ad altri nell' identica sua posizione venivano apprestati; poteva eccitare il giudice delegato a formulare anche per esso la questione circa la validità della sua ipoteca, poteva comparire nell' interdetta udienza avanti il Tribunale e prendere conclusioni a tutela del preteso suo diritto;

se ne stette invece completamente inerte. Prende parte in persona alla prima adunanza per la formazione del concordato; il curatore del fallimento legge la sua relazione di cui fa parte l'elenco di tutti i creditori ed in quell'elenco Stellini figura fra i chirografari; il giudice delegato indica quali sono i creditori ipotecari che non possono formare parte della maggioranza del concordato, e fra i medesimi non è compreso lo Stellini, il quale non fa tuttavia veruna protesta per essere stato escluso dal novero dei creditori con ipoteca, ma rifiuta soltanto di sottoscriversi perchè non vuole aderire al concordato; questo viene omologato dal Tribunale senza che lo Stellini siasi valso del diritto di opposizione giusta l'art. 836, e la sentenza d'omologazione passa in giudicato. È egli possibile in questo stato di cose sostenere come fa lo Stellini che esso non deve considerarsi come creditore chirografario, che ha conservata la sua ipoteca e che ha diritto di procedere nelle vie giudiziali per la vendita dei beni colpiti dalla medesima?

L'assunto è destituito di ogni fondamento. Ed invero; se si potesse consentire collo Stellini che gli spettava tuttavia il diritto ipotecario in parola e le azioni che dallo stesso derivano, si verrebbe a disconoscere, contro verità e giustizia, tutto quanto è stato fatto in concorso dello Stellini medesimo, con manifesto intendimento di escluderlo dal novero dei creditori ipotecari, di non riconoscere conseguentemente la va

lidità dell' ipoteca 10 settembre 1887: si aprirebbe il varco a future controversie sopra a materia che dovea formar tema di un'unica discussione e decisione entro un termine che ora è trascorso; si scuoterebbe l'efficacia della sentenza omologativa del concordato che pure deve essere inoppugnabile, anche per lo Stellini, a senso dell'art. 840 Codice di commercio, perchè nella formazione del concordato il suo credito fu ritenuto chirografario, e tale lo ha riconosciuto la sentenza omologativa del medesimo.

I primi giudici, per escludere che lo Stellini fosse decaduto dal diritto ipotecario, dissero che esso non vi aveva mai rinunziato, che anzi col non aderire al concordato rese manifesta la sua intenzione di conservarlo; che per l'art. 767 anche in caso di contestazione sull'ipoteca il creditore è ammesso in via provvisoria fra i chirografari; che l'articolo 840 non era applicabile allo Stellini creditore ipotecario. Il ragionamento del Tribunale è errato in fatto e in diritto. È vero che l'omologazione del concordato non è obbligatoria pei creditori ipotecari che non vi hanno preso parte, salvo soltanto la sua efficacia anche per essi nel caso avessero a concorrere sulla massa chirografaria per incapi nza della loro ipoteca, ma non regge che Sellini sia stato ammesso provvisoriamente fra i chirografari giusta l'art. 767; il suo credito fu ammesso semplicemente fra i chirografari in via assoluta e non provvisoria e col non essersi opposto a quella ammissione che escludeva

il suo preteso diritto ipotecario, implicitamente l'ha accettata. A lui non torna quindi applicabile quel disposto di legge che contempli il caso di una controversia sulla validità dell' ipoteca, che lo Stellini non ebbe a provocare, ad onta che fosse stato eliminato dal novero dei creditori ipotecari. Non è esatto affermare che nell'adunanza pel concordato abbia, col non aderire al medesimo, manifestata la volontà di conservare il suo diritto d'ipoteca, perchè il voto contrario all'accettazione del proposto concordato implica già un' ingerenza nella formazione del medesimo, tanto è vero che il credito dello Stellini fu preso a calcolo assieme agli altri chirografari per escludere che in quella prima adunanza si fosse raggiunta la maggioranza voluta dall'art. 833 Codice di commercio; onde la non adesione al concordato, dovrebbe interpretarsi in senso affatto opposto a quello datovi dall'appellata sentenza; ed è altresì errata poichè lo Stellini sapeva, o, ciò che torna lo stesso, doveva sapere, che esso era stato compreso fra i creditori puramente chirografari ed escluso perciò dagli ipotecari.

L'appellato pertanto essendo stato ammesso al passivo del fallimento come semplice creditore chirografario, e avendo fatto passaggio in cosa giudicata, la sentenza che nell'omologare il concordato lo considerò come creditore chirografario, ha col fatto proprio pregiudicato il preteso suo diritto ipotecario, dal quale è perciò decaduto.

TRIBUNALE DI PISA

22 Novembre 1888

BORRE Pres. ed Est.

Bianchi (avv. Moschini) c. Savorani · (avv. Nuti).

Ditta

Società
Ragione sociale
Diritto dei creditori, (art. 106,
323, 324 Cod. comm.).

Non vi ha vera sinonimia fra le
voci ditta e Ragione sociale:
- questa serve a designare una
società commerciale, e non è
mai riferibile ad un individuo
singolo: quella, invece, si usa
ad indicare, così un commer-
ciante singolo, come una società
commerciale.
Semprechè vi abbia una Società
di fatto costituita a scopo di
commercio, o d'industria, i
terzi possono esporre le loro
azioni contro di essa, provan-
done con qualunque mezzo dalla
legge consentito, la esistenza, e
contro ciascuno dei soci sia
come singoli, sia come solida-
riamente obbligati.

Uno dei soci che sia citato pel pagamento della sua quota, in sequite ad una cambiale emessa in nome della ditta o società commerciale di fatto deve rispondere uti singulus dell' obbligazione contratta, e non gli giova lo eccepire, che il titolo fu emesso dalla ditta. Impinge nel non bis in idem, e trova ostacolo nella cosa giudicata quella dimanda che tende a rimettere in discussione questioni già state decise con sentenza confermata in appello.

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E da ciò la conseguenza, che il debito ad intuito del quale il nominato opponente venne raggiunto dal precetto, essendo un debito della società in nome collettivo fratelli Savorani, quest' essa, e non già l'opponente, come singolo, è in obbligo di risponderne.

II. In questo che si obbietterebbe invano essere la ditta debitrice in istato di liquidazione, e potesse in conseguenza ritornare alle regole ordinarie della solidarietà; a ciò resistendo :

a) la prova mancante che la liquidazione sia stata ultimata;

b) la non rimossa presunzione, che il Bianchi sia stato compiutamente disinteressato dal liquidatario Botacchi;

c) il consenso prestato dal Bianchi perchè un' ingente quantità di merci fosse esclusa dalle operazioni di liquidazione e conseguita dal liquidatario, fino a concorrenza del credito sovraindicato al Savorani Ranieri, donde la conseguente responsabilità del Bianchi medesimo a far restituire la merce al liquidatore, oppure ai

soci, prima di sperimentare la sua azione esecutiva;

d) l'eccezione dipendente dal fatto personale del Bianchi, per la quale rimase garante della merce consegnata per la quantità entrante nel suo credito.

III. E da ultimo in ciò che dal bilancio delle operazioni compiute dal liquidatario fino al giorno 2 Luglio 1887, risulta a carico del Bianchi un debito verso i fratelli Savorani di lire 7127.26 per merci consegnate al fiduciario Ranieri Savorani; locchè argomenta oltre la esistenza del debito stesso, anche la estinzione del suo credito di lire 15,550.

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Considerando che nessuno dei dedotti motivi di opposizione posto in campo dalla difesa egregia del Savorani Daniele è tale da recidere i nervi all'azione esecutiva contro di lui iniziata. E di vero: non il primo. Troppo labile è l'argomento desunto dalla denominazione della ditta fratelli Savorani, per argomentare che questi costituissero davvero una società in nome collettivo per lo esercizio del loro commercio, a tutti gli effetti, che da tal fatto si pretenderebbe di derivare. Nel tecnicismo del patrio legislatore, del pari che in quello dei pratici, e degli scrittori in soggetta materia non può dirsi esservi una vera e propria sinonimia fra le parole Ra

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