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messibilità si sostiene, che se l'articolo 913 Codice di commercio dichiara inappellabili le sentenze in materia di fallimento, ad eccezione di alcune, fra quali quelle emesse per l'articolo 765 (prima sentenza che si rende sulla verificazione di tutti i cre liti, art. 761 a 765). Chiuso questo periodo, in caso di produzione tardiva, come è quella della ditta Pinon-Guerrini, questa istanza poggia sull'art. 770; e tale articolo non è compreso tra quelli per cui l'art. 913 fa eccezione al divieto dell'appello. E più ragioni prospettansi in sostegno di codesta inappellabilità. Le quali però non corrispondono a giustizia.

Innanzi tutto, l'appello nei giudizi, che fu detto necessarius usus, è propriamente la regola generale. Si che di fronte all' armonia del diritto, nell'art. 913, l'appellabilità che pare una eccezione, non è che ritorno alla regola: e la inappellabilità invece è eccezione. Or non è opera civile dar larga interpretazione a ciò che è contro il diritto comune: odiosa sunt restringenda. Laddove capienda occasio est, quae praebet benignius responsum.

E nell'applicazione dell'art. 913, non deve attenersi alla parola quale sembra risultare troppo materialmente: è uopo sempre ispirarsi al pensiero che lo domina; in accordo del diritto. È giusto non ut ex regula jus sumatur; sed ut ex jure, quod est, regula fiat.

Epperò, se il diritto ordinario dell' appello, si è conservato pur nei giudizi di fallimento, ai cre

ditori che vi concorrono, sull'articolo 765; se pur dopo la riparti zione dell' attivo, possono proporsi opposizioni, nei casi di scovrimento di falsità, dolo, errore essenziale, o rinvenimento di titoli ignorati (art. 770, capov.). Non è lecito ritenere, che solo al tardivo producente, che pur la legge ammette, sia inibito l'appello: ubi eadem ratio, ibi idem jus esse debet.

Ciò pel creditore tardivo; ed a maiori la teoria resista nella ipotesi (e la legge è eguale per tutti), che siasi malamente ammessa una dimanda tardiva, in danno del fallimento. O perchè non ripararsi anche allora una ingiusta sentenza?

L'appellabilità delle sentenze nei fallimenti, era più generale nelle leggi commerciali del napoletano e pur due termini davansi per la verificazione dei crediti (art. 502 e 503). Con l'abolito Cod. di comm, ammettevansi eziandio in linea di opposizione, i producenti tardivi; con alcune relative prescrizioni (art. 614): ma segnandosi taluni casi di inappellabilità in tema di fallimento, non ne erano punto colpiti i creditori producenti anche tardivi (articoli 695, 696). Or sarebbe inaccettevole supporre, che nel Cod. di comm. attuale, il quale segna un progresso, siasi vietato quell'appello, che pur riflette un credito; inceppando così la giusta esplicazione di un diritto.

L'art. 913 rende inappellabili le sentenze nella procedura del fallimento, per quanto riguardano il più facile movimento di esso: ma mantiene l'appellabilità nei

casi degli art. 693, 706, 765, 807, 816, 822 e 836, che precisamente comprendono diritti essenziali delle parti. E tra questi, sono sicuramente i crediti a sperimentarsi, pur di colui che più tardi può produrli. Ed i quali possono costituire altresì la vita morale e cicivile delle famiglie.

In sostanza, se la legge consente l'appello avverso le sentenze che decidono sui crediti contestati, articolo 765; il creditore tardivo che può produrre a mente dell'articolo 770; è del resto creditore come gli altri: e quindi rivestito in fatto di appellabilità, dei diritti medesimi degli altri creditori. Ed è per la simiglianza appunto fra essi, per cui l' art. 913 non aveva mestieri di ricordare anche l'articolo 770.

Ed è tanto evidente siffatta giuridica simiglianza, che segnatamente anche nell'art. 770 è disposto, che il tribunale può ammettere i producenti tardivi pure provvisoriamente, secondo le precedenti disposizioni. Con che anche più chiaro, ed intuitivo rendesi, che la legge parifica in generale i creditori tardivi al trattamento stesso di tutti gli altri creditori che concorrono.

Li ammette fino alla ripartizione dell' attivo; mette a loro

carico le spese; non possono reclamare contro le ripartizioni già fatte; e simile (art. 770, 814). Questo solo è sanzionato corrispondentemente alla negligenza o ritardo, in cui siasi incorso. Ma quei crediti possono prodursi; debbono verificarsi; ammettendoli, o respingendoli come di diritto. E questa, come ogni altra sentenza di credito in materia di fallimento, può bene rivedersi in appello.

E neppure è esatto rilevare, come per estrema risorsa si fa, che per l'art. 765 si discute con altri creditori; lo che non avverrebbe per tardivo producente. Gia per l'art. 765, si discute con le persone indicate negli articoli precedenti: tra cui, solo i creditori di cui s'impugnano i crediti (articolo 764). Sicchè, fermata per essi la sentenza, nel caso di tardivo producente, è soltanto il suo credito che può impugnarsi. Olire a ciò, è l'art. 770 il quale richiede per lui solo il contraddittorio col curatore. E questi è conscio di tutto il fallimento, e tutto lo rappresenta; e quindi come in prima istanza, basta pure egli solo in appello.

E per queste ragioni, vuol essere rigettata la dedotta inammissibilità dell' appello.

VARIETÀ

Statistica dei fallimenti nell' anno 1887.

Dalla statistica giudiziaria, civile e commerciale per l'anno 1887 rileviamo che, in questo anno, furono dichiarati 1,623 fallimenti; numero molto superiore nou solo a quello dell'anno precedente, in cui erano stati 1,310, ma anche, e più ancora, alla media degli ultimi otto anni, nei quali ebbe vigore il cessato Codice di commercio, media che fu di 757.

Erano inoltre tuttora aperti 727 fallimenti dichiarati negli anni precedenti e 12 ne furono riaperti.

I fallimenti chiusi durante l'anno furono 1,335.

Si riscontrano non lievi differenze nel numero dei fallimenti fra le varie regioni, che sembra debbansi attribuire alla maggiore o minore attività economica, poichè si osserva che essi progrediscono parallelamente agli affari commerciali.

Infatti i fallimenti sono più numerosi nelle provincie dove i traffici sono più attivi e le industrie più fiorenti.

Così, mentre il rapporto dei fallimenti per 100,000 abitanti è di 7.58 a Genova, di 8. 25 a Milano, di 13.52 a Roma, si restringe a 2.69 a Brescia, a 2. 49 a Cagliari, ad 1.56 a Catanzaro,

A completare queste nozioni generali, occorre passare in rassegna i dati più importanti che la statistica fornisce intorno ai fallimenti, dal punto in cui incominciano ad aver vita giuridica, fino a quello in cui si estinguono con uno dei modi di chiusura, determinati dalla legge.

Dei fallimenti dichiarati nel 1887 - 1,413, ossia 87. 06 su 100 riguardavano individui commercianti, e 210, ossia 12.94 per cento, so

cietà commerciali, 200 delle quali in nome collettivo, 4 in accomandita semplice, 1 in accomandita per azioni, e 5 anonime. Gli individui caduti in fallimento furono, complessivamente 1,854.

Tra i fallimenti, dichiarati nell'anno, conoscevasi l'ammontare del passivo di 1,332, e questo era: n 209 (15.60%) m. L. → 776 (58.26 » ) da » » 165 (12.39) » 154 (11.56 »)

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I fallimenti chiusi nel 1887 ascesero, come s'è detto, a 1,335; e 49 lo furono per revoca pronunciata in seguito ad opposizione del fallito; 1 per revoca pronunziata in seguito ad opposizione di altri; 319 per insufficienza d'attivo; 700 per concordato e 266 per stato d'unione fra i creditori,

L' essersi quasi un quarto dei fallimenti chiusi per la insufficienza dell'attivo a coprire soltanto le spese della liquidazione non fa maraviglia pensando che il maggior numero dei fallimenti erano di poca entità.

Un altro risultato che la statistica mette in luce, è la prevalenza del concordato sullo stato d'unione il che viene con maggior evidenza dimostrato dai dati che si riferiscono agli anni 1867-82, sotto il vecchio Codice, ed agli anni 1883-86, imperante il nuovo.

La spiegazione di questa più grande frequenza del concordato è da cercarsi nel maggior profitto che ne traggono i creditori, i quali riescono ad ottenere, con questo mezzo, un dividendo meno scarso, evitando in pari tempo le lungaggini dello stato d'unione.

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nore il numero di quelli che durarono da uno a tre anni.

Chiudiamo questi cenni generali con alcune notizie sulla moratoria e sulle cancellazioni dall' albo dei falliti.

Nel 1887 furono presentate 65 istanze per una prima moratoria, delle quali 8 sole furono rigettate; e 15 per una seconda moratoria, una delle quali respinta.

Le cancellazioni dall' albo dei falliti sommarono a 318; 11 delle quali per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento, 233 per completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato e 74 per pagamento integrale dei debiti.

Un'ultima osservazione: colla applicazione del nuovo Codice di commercio (1883-87), l'ammontare del dividendo è maggiore che non negli anni precedenti, quando era in vigore il Codice del 1865.

BULLETTINO BIBLIOGRAFICO

1. Code international de l'abordage maritime. Législation, doctrine, jurisprudence, par F. C. AuTRAIN. Un vol. di oltre pag. 200. Prezzo L. 5. Paris, Chevalier Ma-. rescq et Cie.

2. La liquidazione delle società commerciali, di ANGELO SRAFFA (Estratto dall'Archivio Giuridico).

3. Relazioni presentate dal Prof. M. F. CONTUZZI al Congresso internazionale del commercio e dell'industria tenuto a Parigi sui seguenti quesiti: 1° Sarebbe opportuno concludere convenzioni internazionali per assicurare agli stranieri ugual trattamento dei nazionali nella repartizione dell'attivo del fallimen

to? 2. Sarebbe opportuno concludere convenzioni internazionali per creare una legislazione comune circa l'ipoteca marittima, l'abordaggio e la polizza di carico? Entrambe le questioni sono risolute in senso affermativo con copia di erudizione e criterio pratico non comune.

4. Il Codice penale per l'esercito e i tribunali militari, del Prof. PIETRO DELOGU. Catania, Tipografia Martinez.

5. Codice cambiario, ovvero Manuale di legislazione e giurisprudenza in materia cambiaria, del Prof. ANTONIO MELE. Benevento. Tip. D'Alessandro. Prezzo L. 2.

PROF. DAVID SUPINO, Direttore e Responsabile.

INDICE

MEMORIE

Bolaffio L.

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Formalità per determinare la data della ces

sazione dei pagamenti.

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Conti T. Il diritto di cappa

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. Col. 625

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Cottarelli F. Delle eccezioni di buona fede e di uso personale nelle azioni di contraffazione in materia di

privative industriali

Il primo capoverso dell'art. 913, Codice di commercio.

659

Errera G.
Id.

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Marenco U.

linee.

Mayer G. La sentenza che accorda la moratoria ante

riormente alla dichiarazione di fallimento, è suscet-
tibile di opposizione e di appello? .

Ottolenghi E. Dei modi di estinzione della cambiale Rignano L. Sulla applicabilità in materia cambiaria della massima « nemo potest auctor esse in rem suam » Sacerdoti A. L'azione dell'art. 491 del Codice di commercio non è solidale .

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Doveri del liquidatore di una società commerciale in riguardo al pagamento dei debiti. .

Se i creditori di una società in nome collettivo debbano escutere la società prima di far valere le proprie ragioni contro i soci

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Le società irregolari e il diritto accordato ai
dall' art. 99 del Codice di commercio.

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Vidari E.

Azione d'indebito arricchimento contro i giranti >>

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