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CODICE DI COMMERCIO

APPROVATO CON LEGGE 2 APRILE 1882, N. 681, SERIE 3a,

E R. DECRETO 31 OTTOBRE 1882

LIBRO PRIMO

TITOLO IX

DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI

CAPO I.

Delle Società

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita
per azioni ed anonime

$ 1. Della costituzione della società.

-

Articolo 126.

I promotori sono responsabili solidariamente
senza limitazione delle obbligazioni che contraggono
per costituire la società, salvo il regresso contro di
essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli
atti e le spese necessarie per la costituzione della so-
cietà, e se questa non viene per qualsivoglia causa
costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori
delle azioni.

339

340

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-

SOMMARIO.

Costituzione delle società anonime e in accomandita per azioni.
Promotori di esse.

341 Responsabilità civile dei promotori.

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Loro responsabilità penale.

Legislazione comparata: Codice italiano anteriore all'attuale; legge belga.

339.

Le società in accomandita per azioni e le anonime hanno in gran parte punti di contatto, che determinarono il legislatore a raccogliere sotto una sezione sola le regole comuni ad ambedue, dopo avere in altre sezioni separate esposte le regole speciali a ciascuna. Esaminiamo qui le regole comuni ad ambedue.

Cominciamo dalla loro costituzione. « La costituzione delle società per azioni, dice la Relazione al Senato (1), è il periodo dell'incipiente loro vita, che richiede particolare attenzione, a cagione in ispecie degli inconvenienti ai quali spesso ha dato occasione. Delineare esattamente l'estensione dei doveri dei promotori; limitare gli effetti dell'arbitrio e della avidità nelle determinazioni dei loro diritti; seguire i caratteri distintivi dei vari modi di fondazione delle società che sono additati dall'esperienza; distinguere le formalità che possono essere omesse allorchè, per il ristretto numero degli associati e per l'indole dell'impresa, è minore l'estensione degli interessi che devono essere protetti; prescrivere le condizioni essenziali alla costituzione della società ed accertarne l'esistenza; porre finalmente un argine alla speculazione ed al desiderio dei facili e pronti guadagni che possono soffocar dalla nascita le istituzioni chiamate a produrre vantaggi onesti, sicuri e durevoli; tali sono i problemi, che il legislatore deve risolvere in questa parte del progetto ».

Abbiamo già veduto come il tribunale civile constata l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione di tali società (art. 91). Ma quali precisamente siano tali condizioni, non sappiamo ancora.

Premettiamo intanto come in due modi una società per azioni può essere costituita. O con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaco fino alla prima assemblea generale (art. 128). O per mezzo di pubblica sottoscrizione (art. 129).

(1) Lavori preparatorii, op. cit., I, I, pag. 247.

340. Secondo che nell'uno o nell'altro dei due modi la società venga costituita, può essere necessaria, o è necessaria, l'opera di persone che ne promuovano e ne facilitino la costituzione. Se si adotti il primo modo, può essere necessaria a far ottenere il concorso di un numero ragguardevole di persone. Se si adotti il secondo, è necessaria in ogni caso, per la pubblicazione di un programma ed un progetto anche di statuto se occorre, e per invitare il pubblico a sottoscrivere le azioni relative. Le persone che in tal modo forniscono la propria opera si chiamano « promotori ». Sono essi che compilano il programma sociale e sotto uno o più esemplari di questo raccolgono le sottoscrizioni delle azioni (art. 130, al. 1); sono essi a cui vengono indirizzate lettere dai sottoscrittori, le quali, quando contengano le indicazioni

dichiarazioni volute dalla legge, valgono come sottoscrizioni (art. 130, al. 2). Sono i promotori che nel programma prescrivono, se credano, il versamento di una somma maggiore di quella stabilita dalla legge (art. 131). Sono essi che, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, assegnare un termine fisso per fare i dovuti versamenti a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni; ed è in loro facoltà, scorso inutilmente questo termine, di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento (art. 132). Sono essi che, raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il debito versamento, convocano l'assemblea generale (art. 134). Sono essi che devono consegnare agli ammininistratori tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società (art. 139). Sono essi, finalmente, che convocano l'assemblea generale per le adunanze precedenti alla costituzione della società, a meno che non sia stata indicata un'apposita persona (art. 156).

Esaminando via via queste funzioni dei promotori, vedremo anche come la legge abbia loro imposto dei divieti. Per esempio, essi non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni; nè vale patto in contrario. Soltanto possono riservarsi una partecipaziane, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizi, purchè questi non supe

rino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinqui anni di esercizio; ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio (art. 127). Per tal riserva di partecipazione deve però deliberare l'assemblea (art. 134). La quale anche deve deliberare sopra ogni operazione fatta dai promotori all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società; altrimenti ogni operazione simile è nulla rispetto alla società stessa (art. 138).

341. L'opera dei promotori, come ognuno vede, è della massima importanza, e di gravissime conseguenze; poichè è loro possibile, mediante fantasmagorie, ingannare il pubblico e fargli credere alla opportunità di un'impresa fallace. Non di rado accade che si vedano delle persone di mala fede profittare della inesperienza e della credulità, per trarre altrui in imprese prive di fondamento, e per arricchirsi disonestamente. Con tutta giustizia adunque stabilisce l'articolo in esame che i promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo; e che assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, conformemente anche a quanto dispone l'articolo 98; e che, se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni.

Se adunque la società è costituita, i promotori hanno diritto di farsi rimborsare da essa tutte le spese fatte per la legale sua costituzione: e ciò non solo quando tali spese siano riuscite vantaggiose, ma anche quando, pur essendo riuscite inutili, si sarebbe potuto prevedere colla diligenza di un regolato commerciante che vantaggiose sarebbero state per riuscire. Nè importa un patto espresso che stabilisca il diritto a siffatto rimborso, perchè non si può mai supporre che i promotori abbiano voluto sobbarcarsi ad assumere obbligazioni e a fare spese pel solo gusto di costituire la società. Quando, al contrario, le spese saranno state fatte in operazioni estranee del tutto a quelle che occorrevano o potevano essere reputate utili alla costituzione della società, i promotori non avranno alcun diritto di regresso; a meno che, nella prima adunanza, l'assemblea generale approvi totalmente l'operato di essi (art. 134).

Se invece la società non è costituita, i promotori rimangono

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