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IL CODICE ITALIANO ED IL GIURI'

MEMORIA

Letta all' Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Reale di Napoli

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ITA 793.2

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Estratto dal Vol. XXIV degli Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli.

DEC. 20, 1930

Anche
Poteri

Di

Il Codice nuovo non potea non tener conto de' giudizii per giurati-Idea di questi giudizii—Loro indole politica e giudiziaria-Come furono ricevuti presso di noi Dubbii che ispiravano e precauzioni prese dal legislatore eccessive, perchè risguardano la prova, di cui è giudice solo il giurì del Presidente delle Assisie-Facoltà alla Corte di annullare il verdetto farlo correggere o compiere Difficoltà di separare in tutto il fatto dal diritto-Legge pe' giurati del 1874-Il nuovo Codice ha lasciato integro il principio del giurì, come istituzione politica ed i rimedii trovati per l'istituzione giudiziaria-Ne ha mantenuto, anzi aumentata la competenza-Stile del Codice per circoscrivere ed agevolare il compito del giuri-Assenza di ogni definizione astratta-Pregio speciale di questo sistema pe' giurati nella materia difficile dei casí d'inimputabilità-Se nondimeno il Codice poteva essere in qualche caso più esplicito per aiutare l'intelligenza de' giurati.

I.

A' varii compilatori de' molti progetti di Codice penale italiano, e sopratutto all' insigne Ministro che ne ha compiuto e coronato l'opera, non poteva non esser sempre presenté la

grave considerazione che il Codice deve in gran parte, anzi ne' casi più gravi, essere applicato a risoluzioni in fatto, o, come diconsi, verdetti de' giurati. Questa forse non è stata la più lieve delle cagioni di prolungare, per oltre un quarto di secolo, la diffinitiva compilazione di una legge così vitale ed organica di ogni stato. Altrimenti, il coordinare le differenze, già molto esagerate, fra i codici in vigore, sarebbe stato agevole, perchè altro è parlare ad un vero giudice munito di studii, illuminato dalla giureprudenza e dall'esercizio, altro doversi far intendere da un giudice estemporaneo, che può non essere, ma è forza presumerlo, sempre estraneo ad ogni concetto giudiziario; e la cui intelligenza è mestieri sia aiutata, affinchè il suo statuire in fatto non porti seco, come può avvenire, danno al giudizio di diritto.

Ora che il nuovo Codice sta per entrare in vigore, non è, parmi, inutile il guardare come esso risponde al bisogno di rendersi, per quanto più è possibile, atto all' intendimento ed all'opera de' giurati. E poichè il Codice vien fuori dopo ventisei anni che il giuri funziona in Italia, è utile e lecito di ricercare in che modo questa istituzione è stata in esso risguardata; tanto secondo il suo originario organismo, quanto su' dati di un' esperienza abbastanza lunga. Ma ciò non si può fare, e nemmeno accennare, senza dir qualche cosa, delle moltissime che si potrebbero, sull' intrinseca natura e legittimità dell'istituzione, sul modo come venne introdotta in Italia, sulle guarentigie che prometteva, su' timori e dubbii che portava seco. Il che è storia lunghissima, e che ha dato luogo ad una polemica che si rinnovella quasi ogni anno, perchè ogni anno sorge un accusatore o un difensore del giuri; chi nota il male, chi propone rimedii, chi infine, ammettendolo dommaticamen

te, lo scusa dei possibili errori, col faccto argomento che anche i giudici togati qualche volta errano.

Il che è pur troppo vero, ma l'errore del giudice è personale a lui, non è, come potrebbe essere quello del giurato, effetto e conseguenza dell' istituzione.

Del giuri, come è in Italia, in Francia, in Germania, diverso da quello dell' Inghilterra, dove nacque, non fu importato, sono due opinioni, delle quali quella in favore è altamente bandita; quella contraria è dissimulata, ma non per questo, meno sincera e profonda. Il giuri dapprima pare si imponga come istituzione, necessità indeclinabile de' governi a libero reggimento. Poi come istituzione giudiziaria. Nel primo aspetto, quasi tutti ne ammettono la natura e la finalità. Nel secondo, da' più benevoli non ha avuto, nè può aspettarsi altro che tolleranza.

In politica il giuri è argomento ed indizio di un governo geloso, fino allo scrupolo, della libertà individuale; sicchè, anche nel fine santissimo del mantenimento dell'ordine, si guarda dall' attentarvi, se prima la necessità di farlo, non sia un pronunziato, una verità popolare. Sicchè a quel modo che il popolo entra per mezzo di suoi rappresentanti nel parlamento, o nell'amministrazione, entra per mezzo de' giurati ad esercitare il non men nobile ufficio d' amministrare la giustizia.

E così pare razionale il fondamento di questa istituzione, sebbene poggiato sul supposto un pò dubbio, che ogni giudizio penale implichi una quistione di libertà politica, e che questa sia indipendente non solo, ma superiore alla giustizia, quando invece la libertà non è che lo svolgimento intero del diritto di ciascuno, che è come dire la formola più compiuta ed ideale del giusto e dell'equo.

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