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un altro, di essere nato da certi genitori ed in certe famiglie, più che in altre e simili. Sicchè a chi pone per regola la pazzia universale, e la privazione in tutti della mente, anzi l'assenza di essa, non può riuscire comprensibile, e molto meno grato, chi movendo dal principio che nello stato normale, ci è libertà di arbitrio e di scelta, e quindi moralità, diritto e simili, pone la malattia della mente come un'eccezione, ne misura il grado e tiene i casi d'inimputabilità, sempre come contingenti ed accidentali.

Ma non ci è che fare. Questa scuola è mestieri, quando non voglia rinnegare la logica, che urti in uno de' lati di questo dilemma. O è vero che il delinquente nasce tale, ed è tale (con o senza occasione, poco importa) perchè non può essere altrimenti, ed allora ogni Codice Penale è una sopraffazione ed una tirannia. Non ci avrebbe ad essere altro procedimento penale che quello di far adunare un giuri di medici, e scrivere la ricetta, che sarebbe sempre una per altro, cioè di chiudere il delinquente negli ospedali, in cui sarebbero mutate le prigioni e gli ergastoli. Quindi l'opposizione che trovano nel nuovo Codice italiano, è perfettamente simile a quella di tutti gli altri Codici che sono, furono e saranno.

Che se poi non vogliono distruggere i Codici, e non vogliono, anzi fra le pene trovano da giustificare anche quella della morte, allora si può chiedere, a che servono queste discussioni, queste agitazioni, questi paradossi, quando non fosse per gittar tenebre nella coscienza giuridica universale, se infine si riesce alle medesime conseguenze, alla stessa pena, allo stesso metodo di punire, a cui l'umanità è già venuta fin da' tempi di Caino?

IX.

E questo va detto anche per l'altro capo d'inimputabilità, per costringimento, che è stato finora fonte di altri più numerosi, più assurdi ed ingiusti verdetti.

Non vi è reato quando l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere, dicono i Codici attuali. E se questa forza non sia al tutto invincibile, l' imputabilità non va tolta, ma si scema.

Questa forza, come è naturale, dev' essere diversa da quella che costituisce la spinta criminosa, come dicono i giureconsulti, senza la quale nessun reato avviene. Altrimenti ci vuol molto poco ad intendere che scrivendo questa disposizione, si cassa tutto il Codice penale. Ed i giudici veri pe' quali era scritta, l'hanno sempre intesa per una causa esterna, invincibile, contro cui non vale libertà di scelta, che è da essa paralizzata e spenta. Ma i giurati, che non hanno obbligo di esser dotti in giure penale, hanno confuso spesso le due forze, quella che lascia l'imputazione e quella che partorisce inimputabilità, cioè l'assoluta e la vincibile, e quindi verdetti falsi e scandalosi. La cameriera che vedendo i gioielli della padrona, è stata da una forza a cui non potè resistere, tratta a rubarli; i ladri che di notte salgono dando la scalata al tetto di una casa, che lo scoverchiano, si calan dentro, legano, feriscono due che dormono, e dopo rubato quanto v'è, se ne vanno placidamente per la porta, dichiarati di aver agito perchè tratti da una forza, a cui, sebbene in parte, non avean potuto resistere. In fatto di difesa, due che si accoltellavano fra loro, battezzati entrambi in caso di legittima difesa, e l'uno verso l'altro. Ed

altri orrori da turbare e spaventare la moralità e la coscienza giuridica del paese.

Il nuovo Codice a questo male più grande, ha apprestato un rimedio più radicale.

Bandita in qualunque modo la parola forza, anche con la giunta di esterna, che da molti si credeva necessaria, i casi di costringimento li ha diffiniti e descritti, obbiettivamente, non lasciando che se ne trovino o se ne inventino altri. Si è in caso d'inimputabilità per forza istante e sopraffaciente della volontà, quando, o si obbedisce ad ordine dell' autorità a cui si deve obbedienza; o quando si è costretti dalla necessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta, o quando si è nella necessità di salvarsi da un pericolo grave ed imminente a cui non si è dato causa, e che non si possa altrimenti evitare.

Fuori di questi casi, tassativi, altri non ce ne possono essere. Cosi gli esempi stravaganti detti di sopra, non potranno più aver luogo. I ladri e la cameriera sullodati non potranno dimostrare che i due derubati che dormivano, o i gioielli della padrona avessero usato violenza verso di loro. E i due accoltellatori non potranno più entrambi ottenere la discriminante della legittima difesa, perchè uno almeno di loro ha dovuto dar causa al pericolo dell' altro. La teorica consacrata nel Codice riesce tanto più salutare quanto è più chiara, ed è cotanto più chiara per quanto designa con contorni più precisi e tutti esterni ed obbiettivi, i soli elementi delle inimputabilità. I casi aggiunti negli articoli 376 e 377 sono esemplificativi, non pongono una regola diversa.

E solo dove ci è, o può parere di esserci qualche difetto di precisione e di nettezza nell'esprimere il pensiero del legislatore, potrà darsi luogo a qualche perplessità. Cosi_nel 2.o numero

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dell' art. 49 non pare ben definito nè che sia violenza, nè se basti ogni violenza alla persona, quantunque ingiusta ed attuale, ma non grave; nè infine, questo caso è molto chiaro in che differisca da quello della difesa, che è nel numero seguente. Nondimeno certo è che in ogni caso, la violenza è cosa al tutto fisica, ed esterna; che non vi è altra causa reputata buona a togliere l'imputabilità, e quindi rimane a' giurati solo la latitudine di valutare la gravità della violenza, che importa la legittimità del resistervi o respingerla.

Ed anche ne' casi di costringimento imperfetto, cioè in quelli di provocazione, il Codice ha tagliato netto a tutte le sofisticherie ed illegalità cui davan luogo i vecchi Codici, con le distinzioni capillari fra eccesso di difesa e provocazione, fra provocazione semplice e grave, indicando i casi speciali, di necessità insufficienti, per determinare questa gravezza.

In altri progetti anteriori, si era fatto, credo io meglio, di lasciare al giudice che applica la pena il valutare la gravezza della provocazione. Infatti, questo è più un vero giudizio di diritto trattandosi di diffinire secondo la legge un particolare di fatto già accertato dal giuri.

X.

Da ciò che si è detto, si vede che l'illustre compilatore del Codice si è ingegnato di agevolare, anzi di render possibile l'opera del giuri secondo il vero concetto che se ne dee avere, senza sconoscerne l'importanza civile, ma non chiudendo gli occhi sugl' inconvenienti dell' istituzione, che rivelati in una oramai lunga esperienza, non si possono, senza colpa, dissimulare.

Cosi per questa parte, se il nuovo Codice avrà contribuito a rendere più regolari, più esatti i giudizii de' reati più gravi, sollevando l'idea di questi giudizii popolari, appunto con segnarne i limiti, e trovar modo come non siano sorpassati, avrà reso un gran servigio alla giustizia penale. Imperocchè codici penali e di procedura, ordinamenti giudiziarii, regolamenti, esempii di giureprudenza tutto è ordinato ad una sola finalità, alla rettitudine, giustizia ed equità del giudizio.

Ma perchè questa non paia una lode, senza critica, e peggio, una vulgare adulazione, che niuno più del ministro Zanardelli ha in disdegno ed in dispregio, non si vuol tacere che nel Codice poteva cansarsi qualche argomento di dubbio pe' giurati, e poteva aggiungersi qualche altro aiuto.

Ad esempio, l'avere, allogato l'art. 51, che tratta della provocazione, fra le regole generali di tutt'i delitti, senza limitarlo aʼreati di violenza contro la persona, può indurre il dubbio, anzi a prima lettura non ci è dubbio, che siasi esteso a tutti. Sicchè si potrebbe avere un caso di frode, di furto, di falso provocati.

È da credere e da sperare che non ci sia un Presidente di Assisie che consenta di porre simili quistioni a' giurati. Ma è fuor di dubbio che così facendo, letteralmente almeno, viola l'art. 495 P.P. che vuole che qualunque fatto di scusa allegato, sia sottoposto al giudizio de'giurati. E se questi debbono giudicarne, è naturale che possono rigettarlo, od anche possono ammetterlo.

Dippiù, per stile del Codice, si è cercato di sopprimere ogni definizione giuridica: omnis definitio in iure periculosa. Sta e; ma anche questa del non definire è una definizione, una regola generale, che può avere i suoi pericoli,

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