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del quale il desistere dell'accusatore dall'accusa importa necessità di assoluzione, e il convenire dell'accusato con l'accusa mercè la confessione inchiude l'opposta necessità di ritenersi il confessus come convictus senza bisogno dell'ulteriore sperimento del giudizio. L'accusatore, può esternare la sua convinzione favorevole all'accusato, e l'accusato può dichiararsi colpevole. In ambo i casi il giudice rimane padrone della causa, e risolve la questione secondo il suo convincimento, potendo ritener colpevole l'accusato non ostante la ritrattazione dell'accusa, potendo ritenerlo innocente, non ostante la sua confessione.

Le norme proprie del procedimento accusatorio sono la contesa fra le parti ad armi eguali di combattimento, non che la pubblicità e la oralità dell'esame delle pruove.

E qui si concatenano varie determinazioni relative ai modi concreti onde si attuano le tre suenunciate condizioni fondamentali. Imperocchè, se durante il processo inquisitorio, al P. M. sono conceduti diritti maggiori di quelli che all'imputato si concedono, quando poi ha luogo il giudizio diffinitivo, l'uguaglianza delle parti contendenti è meglio protetta che non fu nelle leggi anteriori. La solennità del giuramento, la facilità dell'interrogare su tutto quello che le parti credono dover formare materia di esame, l'affidarsi al Presidente la direzione della pubblica disamina, l'oralità dell'esame testimoniale, son tutte queste guarentigie che la legislazione penale germanica ha a comune con le legislazioni moderne, e formano uno dei vanti delle istituzioni novelle nell'amministrazione della giustizia penale.

Ma il momento più importante è quello del giudice e della sentenza. A chi spetta il giudicare della reità degl'imputati? Innanzi tutto vediamo quali giudici sono rivestiti della pura giurisdizione assolutoria ed ordinatoria, e poscia a quali giudici è

affidato il deposito della vera podestà penale, che è quella del decidere diffinitivamente della reità o dell'innocenza degli accusati. Ora l'Ordinamento giudiziario germanico porge gli elementi sui quali sono innestate le varie potestà rivestite di giurisdizione penale. Esso instituisce i Tribunali distrettuali, con giudice unico, e i Tribunali provinciali, i Tribunali provinciali superiori, e il Tribunale dell'Impero, che hanno costituzione collegiale e sono divisi in varie sezioni.

I Tribunali provinciali hanno, oltre la sezione civile, una sezione penale dal cui seno escono i giudici istruttori. Le giurisdizioni di rinvio sono sezioni de' Tribunali provinciali.

La giurisdizione penale piena offre nelle istituzioni giudiziarie alemanne non solo l'aspetto della fusione, che già si appresenta nelle altre legislazioni del secolo XIX, tra il giudice popolare e il giudice togato, ma una specialità che può dirsi propria delle legislazioni penali tedesche, cioè l'incertezza in virtù della quale tra il giuri e il magistrato permanente sorge una forma speciale di giustizia eclettica mercè lo scabinato. Alcune cause sono decise da soli giudici togati. Altre cause sono decise dal Giuri. Altre infine sono affidate ad un tribunale intermedio che è il Tribunale degli Scabini.

1.o Per la trattazione e la decisione degli affari penali presso i Tribunali distrettuali sono costituiti i tribunali degli Scabini ai quali è dato conoscere dei reati infimi, cioè delle contravvenzioni e dei delitti punibili col carcere non oltre tre mesi, o con multa non oltre seicento marchi, delle ingiurie e lesioni personali perseguibili a querela di parte, di furti, appropriazioni indebite, truffe e danneggiamenti volontari, quando sia modico il valore delle cose su cui cade il reato, non che di favoreggiamento o ricettazione per reati di competenza dello Scabinato.

Questi Tribunali giudicano altresì de' reati più gravi, quando per circostanze che li rendono punibili con pena leggera sono ad essi rinviati dalle Sezioni Penali dei Tribunali Provinciali.

2. Come di sopra ai Tribunali distrettuali siedono i Tribunali provinciali, le sezioni del Tribunale provinciale non solo provvedono alla istruzione dei processi penali, ma decidono dei rimedii contro i provvedimenti del giudice distrettuale, e si occupano altresì dei crimini puniti con la reclusione fino a cinque anni, dei crimini anche più gravi, commessi da coloro che son minori di anni diciotto, e dei crimini di libidine nefanda, di furto, di ricettazione sciente, non che della truffa e di parecchi altri delitti. E presso i Tribunali Provinciali sono costituiti i Tribunali dei Giurati.

3.0 Di sopra ai Tribunali Provinciali son costituiti i Tribunali Provinciali superiori, ai quali appartiene la decisione intorno ai rimedii legittimi per impugnare la sentenza. Essi conoscono della revisione della sentenza e della loro riformazione.

4. Ma superiore ad essi tutti è il Tribunale dell' impero. Esso è competente ad istruire e decidere in unica istanza dei reati di altro tradimento e di attentato contro lo Stato in quanto questi sono indirizzati contro l'Imperatore o contro l' Impero ; ed hanno suprema giurisdizione su' rimedi legittimi avverso i pronunziati dei giudici inferiori.

Da questo quadro si raccoglie che il centro dinamico della potestà giudiziaria penale è sempre il giudice giurista e permanente, al quale viene associato il giudice popolare che rappresenta la giustizia del paese, o per meglio dire la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia penale.

Sull'instituzione dei giurati, fermata nel Codice, non sarà mestieri di spendere lungo discorso. Il tipo del Giuri francese è

stato dal Codice germanico accettato quasi interamente. I Tribunali dei Giurati si compongono infatti di tre giudici permanenti del Tribunale Provinciale, uno dei quali è Presidente, e di dodici giudici popolari che formano il giuri. I tre giudici permanenti rappresentano ciò che è nel Codice francese e nel Codice Italiano la Corte di Assise composta di un Presidente e due giudici. I giurati sono sortiti dalle liste annuali, che hanno per base la capacità elementare dal lato dell'intelligenza, e dal lato della probità il non essere stato mai punito per gravi reati o reati disonoranti. Ai giurati soli spetta il decidere della quistione di reità dei giudicabili, e di tutte le altre quistioni relative a' fatti che servono ad aggravare o a menomare il reato.

Il procedimento innanzi al Tribunale dei giurati segue la medesima norma che vediamo tracciata dal Codice italiano. Ma un divario importantissimo sta in quello che concerne il discorso del Presidente alla chiusura del dibattimento.

Le leggi italiane annettono una grande importanza al riassunto, con cui il Presidente, chiusa la discussione, dà ai giurati una specie di guida per orizzontarsi sulle risultanze del dibattimento. Noi abbiamo sempre creduto e crediamo che il riassunto del Presidente sia uno dei vizi fondamentali della istituzione dei giurati. Imperocchè non è possibile che il magistrato convinto in un dato senso sui risultati del dibattimento non senta il bisogno, in nome della giustizia stessa, di ottenere che quel suo convincimento divenga il convincimento dei giurati. E d'altro canto l'instituto del riassunto è l'espressione, come abbiamo detto altre volte, della più evidente contraddizione in cui cade la legge sul valore del giuri, imperocchè mentre fa della coscienza del paese il giudice supremo della reità o dell' innocenza di un accusato, la esautora moralmente in quel momento

stesso che la invia a giudicare, perchè proclama che in quel momento essa ha bisogno di un magistrato che lo guidi e renda possibile ai giurati l'orizzontarsi sul valore delle pruove. Il Codice germanico cerca ovviare a questo assurdo; perocchè, mentre mantiene che alla fine del dibattimento il Presidente illumini i giurati, espressamente statuisce che deve illuminarli su' punti di diritto ai quali debbono aver riguardo per la soluzione dei quesiti, ed enuncia chiaramente che il Presidente deve astenersi da qualsiasi valutazione delle prove in fatto.-Nella Procedura italiana è molto elastica la formula: che il Presidente riassume la discussione facendo notare ai giurati le principali ragioni addotte contro l'accusato ed in favore di lui; e con molta elasticità nella pratica ne ha luogo l'interpetrazione, per modo che spesso il riassunto fatto con quella che si suol chiamare abilità del Presidente è una potente e pericolosissima arme nelle mani del magistrato per condurre i Giurati alla propria opinione. Ma neppure il divieto formulato dal Codice germanico ci sembra sufficiente guarentigia a lasciare immune la coscienza del giuri dall'influenza del Magistrato permanente. Abbiam creduto e crediamo che il miglior sistema sia quello del Belgio cioè l'abolizione del risunto del Presidente. E di vero son parecchi anni che in quello Stato il giuri funziona senza quest'ultima parola riepilogatrice; e non vi fu nè vi è da parte della Magistratura esternazione di voti per la sua riproduzione, o doglianza che l'abolizione del risunto sia stata di detrimento agli interessi della giustizia. E questa abolizione è stata pure accolta nel Diritto francese, con la legge del 19 giugno 1881. Il risunto del Presidente è secondo noi l'ipocrisia della giustizia del paese rappresentata dai giurati. Se non si ha fede nella diritta coscienza dei giudici popolari, val meglio abolire una instituzione che

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