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Le condizioni del procedimento penale in Germania erano variamente determinate prima della sua unificazione nella legislazione del nuovo Impero. Innanzi tutto si era dovuto dai giuristi combattere, perchè il principio accusatorio fosse riconosciuto come essenziale elemento nell'amministrazione della giustizia penale, attesa la diuturna tradizione del processo inquisitorio. Una lunga lotta ebbero a sostenere i più valorosi penalisti alemanni; ed erculei furono soprattutto gli sforzi del Mittermaier, perchè le nuove idee venissero accolte nella pratica. Dal 1840 al 1870 una feconda elaborazione erasi in questo senso appalesata nei vari Stati della Germania. I Parlamenti aveano discusse le più importanti questioni sulle limitazioni della libertà individuale di coloro che erano colpiti da indizi di reità, e sulla pubblicità dei giudizi; e segnatamente fu discusso da tutti i lati il proble

ma del giudice penale. La lotta tra il giudice popolare e il giudice togato diede occasione alle più importanti monografie; e nella costituzione del giudice popolare fu ampiamente dilucidato il problema se sia da anteporre il giuri secondo le determinazioni del Diritto inglese o secondo quelle del Diritto francese. E non meno rilevante fu il problema se il giuri fosse da anteporre allo scabinato o questo a quello.

Così le legislazioni sul procedimento penale offrivano una immensa varietà e discordanza. In alcuni piccoli Stati perdurò il processo inquisitorio dell' antico Diritto comune germanico con poche modificazioni. Nella Sassonia furono accolti i principii dell'oralità e della pubblicità; ma la giustizia rimase affidata soltanto ai giudici permanenti e togati. In altri moltissimi Stati il procedimento penale accolse le idee della riforma, e soprattutto il giudizio fu affidato ai tribunali popolari; e fra questi il Ducato di Braunschweig si attenne al sistema inglese della instituzione dei giurati, mentre invece negli altri Stati il giuri fu introdotto secondo le norme fermate intorno ad esso dal Codice francese d'Istruzione criminale del 1808.

Col sorgere del nuovo Impero la legislazione venne a satisfare il bisogno della unificazione, da gran tempo sentito nelle varie materie del Diritto; e il Codice di Procedimento penale, una con la Legge organica giudiziaria, pubblicato nel 1877, uni ficò il rito giudiziario in materia penale. Esso surse dopo un lungo lavoro preparatorio, ed una seguenza di studi che aveva fruttato una prima proposta di Legge nel 1873 al Consiglio Federale. La Commissione chiamata ad esaminarlo diede opera ad un secondo schema di legge, che, modificando in parte la prima proposta, ne conservò i principii moderatori, e venne con alcune modificazioni nel 1877 adottato come legge. Esso va stu

diato come un rilevante monumento legislativo, perchè i suoi compilatori ebbero cura di far tesoro delle risultanze della scienza e dei progressi della civiltà umana, affermando vigorosamente quei pronunciati che, nel tutelare il diritto della società alla punizione dei colpevoli, circondano di guarentigie il diritto della individualità che è sacro in ciascun imputato, soprattutto per l'egida che lo accompagna della presunta innocenza, finchè con giudicato irrevocabile non si dichiari evidendcntemente provato che l'accusato è colpevole di un determinato maleficio.

Il fondamento del Codice di Procedura penale germanico può dirsi la fusione del processo accusatorio e del processo inquisitorio in un sistema misto, che è quello già adottato dalla maggior parte delle legislazioni del secolo XIX sulla Procedura Penale. Questa fusione inchiude due concetti. Il primo è quello della persecuzione ex officio affidata ad un magistrato permanente, che, come Pubblico Ministero, rappresenta il diritto della società e di tutti gl'indiyidui che la compongono ad ottenere il procedimento per la punizione dei colpevoli, e che ad un tempo è incarnazione della legge, impersonale com' essa, ed è parte contendente innanzi al giudice penale, quando è convinto della reità di colui che egli persegue, mentre è pure facultato a chiederne l'assoluzione, se non è convinto della sua reità o è convinto della sua innocenza. Il secondo concetto è quello della necessità di un duplice processo che rappresenta una dualità di momenti o stadii, cioè l'istruzione preparatrice delle pruove e la disamina di queste pruove in un giudizio diffinitivo, come condizioni entrambe necessarie per la dichiarazione di reità che fa capo alla condanna di un colpevole, solo potendosi, sul fondamento di una istruzione preparatrice dar fuori un provvedi¬

mento di prevenzione e rinviare l'imputato a giudizio diffinitivo, o proscioglierlo dall'imputazione e ridargli per conseguenza la libertà individuale, s'egli è sottoposto a custodia preventrice. Se non che questi due concetti fondamentali sono sottoposti nel Codice di Procedura penale germanico ad alcune modificazioni delle quali egli è pregio dell'opera il tener conto.

La prima delle modificazioni concerne l'esercizio dell'azione penale affidato al Pubblico Ministero. Il Codice consacra la regola generale che il Procuratore di Stato è depositario del ministero di persecuzione del colpevole, per ottenere la sua punizione, e però di richiedere il procedimento penale. La istruzione giudiziaria si apre dietro produzione di un'accusa, e al Pubblico Ministero s'appartiene il produrre l'accusa pubblica; sicchè egli è tenuto a procedere per tutte le azioni punibili e perseguibili giudiziariamente, salvi i casi d'eccezione dalla legge fermati, in quanto vi sia un sufficiente fondamento di fatto; e l'accusa pubblica non può essere ritrattata quando l'istruzione fu aperta. Quest' accusa pubblica è promossa dal Pubblico Ministero. Ma, per le offese personali, alcune sono perseguibili soltanto in via di querela del privato offeso, e per queste si può procedere dall'offeso mediante accusa privata, senza bisogno d' invocare l'efficacia del Pubblico Ministero; il quale per siffatti reati promuove l'azione pubblica in soli quei casi in cui ciò sia richiesto dal pubblico interesse, e non è tenuto ad intervenire nel procedimento promosso mercè accusa privata. Cosicchè il privato può porsi in questi casi, sia associandovisi, sia non associandovisi il Ministero Pubblico, come accusatore privato dinanzi all'individuo che è accusato. Ed in tutti quei casi in cui procede il P. M. di ufficio, chiunque ha facoltà di costituirsi accusatore privato ha pure quella di associarsi alla pubblica accusa in qualità di ac

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`cusatore sussidiario. Cosicchè il sistema per tal conto accolto è quello dell'azione ufficiale associata all'azione privata, assegnandosi a questa facoltà limitate, non molto estese, ma tali da farne un coefficiente della pubblica accusa.

Quest'aggiunzione dell' accusatore privato al pubblico accusatore nei giudizi penali fermata dal Codice germanico è tolta a prestanza da altri Codici moderni, e si dilunga dal concetto fermato nel Codice francese del 1808, al quale si rannoda la nostra vigente legislazione in Italia. E la sua ragion d'essere è desunta dal bisogno di premunirsi contro il cosi detto monopolio della persecuzione penale da parte del Pubblico Ministero, che fu rimproverato al Codice francese d'Istruzione Criminale.

In Francia, nel Belgio ed in Italia il Pubblico Ministero è il solo chiamato all'esercizio dell'azione penale, ed in questa sfera è indipendente dagli altri poteri dello Stato, ed indipendente dalle pretensioni dei privati; i quali possono solo denunziare o produrre querela, e costituirsi come parte civile nel giudizio penale, intervenendovi a sostenere l'azione civile di danni nascenti dal reato. Ma ad evitare l'arbitrio in virtù del quale potrebbe il Pubblico Ministero, col negarsi a promuovere l'istruzione ed il giudizio, facilitare l'impunità di qualche colpevole, il Codice francese ha fermato che le Corti di appello possono imporgli l'esercizio dell'azion penale. E lo Hélie afferma sagacemente che questo potere dei giudici è uno dei più solidi fondamenti della libertà civile. Ma un altro sistema si è venuto svolgendo; ed a molti esso pare più consentaneo all'indole del processo accusatorio. Difatti nel Regno unito della Gran Bretagna, l'Inghilterra lascia ai privati la persecuzione penale nei reati che non interessano direttamente lo Stato, come sarebbero, a cagion d'esempio, i ferimenti e gli omicidi, riconoscendo solo pe'reati, che of

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