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fendono lo Stato direttamente o indirettamente, la persecuzione da parte dei rappresentanti del Governo. Per l'opposto la Scozia e l'Irlanda affidano in generale al Ministero pubblico la persecuzione dei reati, solo riconoscendo l'ammessibilità di una accusa privata quando il P. M. si rifiuta. E a questo dualismo, pur trasformandolo, si sono appigliati parecchi scrittori di scienza penale e parecchi legislatori. Così il Bentham propugnò il sistema dell'accusa officiale contemperata con l'instituto degli accusatori volontari privati che cooperano con l'accusa pubblica o procedono indipendentemente da essa. Ed il Meyer vorrebbe che l'accusa privata obbligasse il P. M. alla persecuzione del colpevole. E così in varie legislazioni, come alcune della Svizzera e l'austriaca del 1873, il privato offeso o danneggiato è ammesso indipendentemente dal P. M. e come alleato di esso nei reati, senza distinzione tra reati di azione pubblica e quelli perseguibili a querela di parte. Il sistema intanto adottato dal Codice Germanico è di ammettere sempre l'accusa privata come cooperatrice, e di ammetterla come indipendente persecutrice del reato nei soli casi di reati perseguibili ad istanza dell'offeso o del danneggiato.

Abbiamo detto pocanzi che un secondo concetto è proprio del processo misto, cioè di non abbandonarsi alle incertezze di un procedimento puramente accusatorio, per il giudizio diffinitivo, ma di farlo precedere da un procedimento inquisitorio mercè l'istruzione preparatrice delle pruove desunta dalle antiche tradizioni del processo inquisitorio. Vediamo ora quali sono le modificazioni introdotte nel Codice Germanico, per ciò che concerne l'inquisizione preparatrice delle pruove.

Ed innanzi tutto, se per rispetto ai reati gravi che formano materia di un giudizio criminale innanzi ai Tribunali dei giurati

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e al Tribunale supremo dell'Impero, è richiesto il duplice processo, questa necessità dell'istruzione preparatoria è eliminata reati non gravi. Niuna eccezione è posta al principio del processo accusatorio, come fondamento necessario ad una sentenza di condanna. Ma peʼreati lievi, l'istruzione del processo anteriore al giudizio diffinitivo in taluni casi non è necessaria, in altri casi non è ammessa. Nelle materie devolute ai Tribunali provinciali essa è obbligatoria solo allorquando il Ministero pubblico la richiede, ovvero l'imputato ne faccia domanda adducendo gravi ragioni per dimostrare che essa è indispensabile ad apparecchiare la sua difesa. E nei procedimenti pe'reati anche inferiori a quelli di cui conoscono i Tribunali provinciali, l'istruzione preliminare non è ammessa eccetto il caso di connessità. Questa possibile o necessaria eliminazione del momento inquisitorio ne' reati non gravi è pure ammessa nel Codice di Procedura penale italiano, quasi negli stessi termini, riconoscendosi che il giudizio per gravi reati debbe aver luogo dietro sentenza di rinvio pronunciata sul fondamento del processo scritto, e che il giudizio per lievi reati può aver luogo sia per sentenza di rinvio su' fondamenti di un processo scritto, quando vi è stata istruzione, sia per citazione diretta ad istanza del Pubblico Ministero, senza esservi mestieri di una scritta istruzione.

L'indole propria poi dello stadio istruttorio nel Codice di Procedura penale germanico è quella di una indagine scritta e segreta, la quale si compie per opera di un magistrato unico che dicesi inquisitore o istruttore, senza intervento delle parti, che non sono ancora costituite, e nel puro interesse della verità giudiziaria. Questo processo, fuso nel sistema misto, ha cessato di essere pericoloso come l'antico processo inquisitorio, perchè esso può dar luogo di per sè solo a provvedimenti di natura esclu

sivamente preventiva in detrimento dell' imputato; ed al massimo, quando le sue risultanze sono all' imputato contrarie, può dar luogo contro di lui ad un pronunciato ordinatorio di rinvio; ed esso non può mai dar luogo ad un pronunciato decisorio, se non quando ed in quanto è un pronunciato di assoluzione.

Il segreto e la scrittura nel periodo di inquisizione son due necessità imprescindibili, perchè la prova nel suo formarsi potrebbe essere impedita e perturbata dagli interessi e dalle passioni delle parti. Se dall' un canto un' esagerazione di zelo da parte di parecchi in pro dei giudicabili ha fatto venir fuori manifestazioni di desideri per la pubblicità della istruzione preparatoria, in quelle contrade, come l'Inghilterra, in cui il processo penale si è conservato puramente accusatorio, parecchi giuristi han riconosciuto come una lacuna da colmare il mancamento di una istruzione preliminare scritta é segreta. Verrà poscia il momento in cui le pruove raccolte nel segreto saranno esposte alla luce del pubblico dibattimento per essere vagliate con animo scevro da qualsiasi preoccupazione e vagliate alla stregua della critica, per opera del contendere delle parti dinnanzi alla pubblica coscienza.

Nondimeno vi sono ancora dei pericoli che minacciaño la persona dell' imputato. Costui sebbene non abbia ancora contro di sè un'accusa formale, fondata sopra un processo scritto, ed ammessa dal giudice come principio di un giudizio diffinitivo, ha contro di sè soventi fiate il sospetto di grave imputazione, e con ciò la possibile preoccupazione ed il zelo eccessivo di un giudice inquisitore, animato dal bisogno di acquistarsi reputazione di abile scopritore delle colpe, e raccoglitore sagace delle pruove indirizzate ad accertarle. A questi pericoli viene incontro con sagaci

provvedimenti il Codice germanico. 1.o Innanzi tutto l'imputato ha diritto all'assistenza di un difensore in qualunque stadio del procedimento penale, non escluso il procedimento preliminare di inquisizione scritta e segreta; e ciò indipendentemente da quella difesa formale che è necessità imprescindibile nel giudizio diffinitivo. Se non che, fino a quando il giudizio diffinitivo non è aperto, il giudice inquisitore ha pure il diritto di vegliare sulle comunicazioni tra l'imputato e il suo difensore. 2.o La inquisizione preliminare non è da estendersi oltre quello che è necessario per esaminare se sia o non da farsi luogo al giudizio diffinitivo; onde nella medesima sono da raccogliere sole quelle prove delle quali sia a temere la perdita per l'esame pubblico ed orale, o il cui raccoglimento sarà necessario a difesa dell'imputato; non devesi in essa avere di mira un raccoglimento compiuto della prova in guisa da preoccupare l'esame da parte dei giudici. 3. L'imputato deve esser sempre sentito nell'istruzione preliminare; e l'interrogatorio non deve indirizzarsi a rinvenire la prova della reità, ma deve esser fatto come mezzo di fargli conoscere gli elementi già raccolti contro di lui, e di porgergli occasione a rimuovere i sospetti che si condensano su lui e a far valere i fatti che stanno a sua difesa. 4.° Se al Pubblico Ministero appartiene illimitatamente l'ispezione degli atti, durante il periodo inquisitorio, al difensore si appartiene questo diritto, ma entro i limiti necessari, cioè finchè non metta in pericolo lo scopo stesso dell'istruzione.

Al procedimento inquisitorio, sebbene non debba rannodarsi alcun che di definitivo sulla sorte dei giudicabili, il Codice di Procedura germanico annette, come tutti i Codici, una conseguenza, cioè il doversi ricorrere a limitazioni della libertà individuale degl'imputati.

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Il carcere preventivo è uno di quei provvedimenti che giustamente si concatenano all'inquisizione preliminare, ma è circondato di tutte le possibili precauzioni per non immolare senza necessità la libertà delle persone ai bisogni sociali della preven. tiva assicurazione dell'efficacia di un giudizio penale. Così la cattura dell' imputato, quale che sia la gravità degl' indizi, deve solo aver luogo nel caso di timore di fuga, che il Codice presume sempre che l'imputazione sia di grave reato; e la libertà provvisionale mediante cauzione deve sempre essere consentita all'imputato salvi gravissimi casi eccezionali.

Entro siffatti confini le norme del processo inquisitorio sono utile apparecchio al giudizio diffinitivo sui fondamenti del processo accusatorio, senza essere conculcazione del diritto della individual ità umana, che è sacra nei giudizi penali, come il diritto della società stessa offesa dall'apparizione del maleficio; e il Codice germanico, nel tutelare il bisogno sociale della punizione dei colpevoli, fa omaggio entro i confini della giustizia al principio della libertà individuale.

Sebbene parecchi di questi istituti siano già accolti nel nostro Codice di Procedura penale, rimane ancora il far voti perchè alcuni altri ne siano introdotti nella nostra legislazione. Tale è il diritto di assistenza del difensore, il diritto del difensore alla inspezione degli atti; e crediamo doversi ancora aggiungere l'intervento del difensore nelle perizie, negli atti di ricognizione e nei mostrati che non possono ripetersi in un dibattimento diffinitivo.

Passiamo ora a vedere le norme regolatrici del giudizio penale propriamente detto.

Innanzi tutto il giudizio diffinitivo è fondato sul processo accusatorio, ma non già nel senso del sistema inglese, in virtù

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