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portarlo all'armaiuolo, perchè non dovea ignorare che a far questo, avea bisogno di premunirsi essa stessa di licenza, e pagare un'altra tassa, perché l'ignoranza di diritto non salva, e basta il fatto materiale dell' asportazione.

E colui che ha bensi appiccata ad un appiggionasi la debita marca da bollo, annullandola con lo scrivervi sopra, o tirandovi delle linee, non può opporre, sempre nell'ipotesi della giustizia fiscale, che non sapeva che l'annullamento dovesse farsi dall'Ufficio del bollo straordinario e che però fosse incorso in una multa da 200 a 500 lire, per contravvenzione ad una marca da bollo di dieci centesimi. E chi cade in multa per avere annullato la marca da bollo in una ricevuta con la sola firma e non con la firma e la data (nė l'una intera, e molto meno entrambe possono entrare nello spazio occupato da una marca di 5 centesimi) può, sempre secondo la giustizia fiscale, non essere ammesso a dire che ignorava la legge, se ci è, o la interpretazione che vi si è data.

Ma da questo a negare la prova o della dilig enza usata, o della nessuna volontà di commettere il fatto che dà luogo alla contrav venzione, corre un abisso; e la massima generale del fatto materiale, proclamata dalla Corte di Cassazione, specialmente in casi di le ggi speciali, stati sempre di sua competenza, anche quando v'e rano altre Corti di Cassazione, può condurre a gravi errori di diritto ed a scrivere una fatalità d'incorrere in contravvenzione che pesi sopra ogni cittadino italiano, il più innocente ed osservante della legge, senza nè colpa nè coscienza di averla violata.

Licenza per porto d'armi chiesta, anche pagando la tassa, non è nuova licenza, anche si ottenga un'ora dopo la asportazione, ha detto più volte la Corte. E, secondo la ripetuta giustizia fiscale, può stare alla lettera.

Ma accadde che un tale che avea fatto la dimanda ed avea pagato la tassa ed avuto col fatto la sua brava licenza, portante la data dello stesso giorno in cui fu sorpreso col fucile, fu condannato per asportazione illecita, su questo bello e faceto argomento: ma lei è stato sorpreso con l'arma il di tale alle ore 8 a. m. Ora la licenza che pure porta la data di quel giorno, non potette esserle consegnata a quell' ora, perché gli uffici della Sotto Prefettura, non si aprono che alle 10, dunque alle 8 era in contravvenzione, perchè il fatto materiale è che a quell'ora non aveva in tasca la licenza E la Corte di Cassazione approvò il ragionamento. Al quale perchè oltre la nota di ridicolo, non manchi l'altra di essere profondamente illegale, basta por mente che la licenza di porto d'arma ha la durata di un anno, che corre dalla mezzanotte del giorno in cui è rilasciata, fino alla mezzanotte del giorno dell' anno seguente; sicchè vi son comprese le ore 8 a. m. per le quali si è avuto la licenza, e si è pagata la tassa.

Già il viluppo di questa rete di contravvenzioni, specialmente in materia di tasse, sopratasse, multe e simili è giunto a rendere quasi impossibile la vita civile e a fare i contribuenti vittime de' capricci, delle fantastiche pretese dell'esattore od agente delle tasse erariale, provinciale o comunale che sia, e che quando pure dopo di avere vessato un cittadino, si trova di avere avuto torto, non

per questo è rimproverato o punito o condannato a pa. gare il danno, ma si loda e, se occorre, è promosso, quia dilexit.

E si confonde ed oscura ogni idea, ogni senso di giùstizia di equità, e la multa come pena pecuniaria, preveduta nel Codice, non pare più volta ad ottenere i veri e legittimi effetti della pena, che è di punire un reato e prevenire che se ne commettano altri, per quanto è possibile, e di riparare al danno già avvenuto, ma si risolve in un espediente erariale, che ha per fine se stesso, e non guarda ad altro.

Chi, ad esempio, ha la sventura che nella casa che abita, o nelle sue vicinanze accada un caso di vaiuolo, l'autorità municipale si crede in diritto, non so per quale disposizione della legge sulla Sanità pubblica, di costringerlo alla vaccinazione, per impedire che il contagio non si attacchi a lui e si spanda poi sul pubblico. Or se costui per ragione di età, o per non credere all' efficacia dell'innesto si ricusa, la ragione, l'equità suggeriscono che non possa esser punito con altro che col chiuderlo e segregarlo in un' infermeria od in altro luogo, pogniamo anche a sue spese, e tenervelo finchè non sia passato il pericolo d'incorrere nel male e poi comunicarlo al pubblico. Questa misura, giusta o non giusta che sia, avrebbe una finalità ragionevole, perche tende a prevenire un danno pubblico. È un male che gli si fa, è una pena che si darebbe all'inosservanza di un regolamento, ma per una ragione sociale, apparentemente buona, che è di evitare il pericolo di un' epidemia, contro la quale si ha il diritto di prendere le debite precauzioni. Ma no, il

contravventore sarebbe solo condannato alla multa di 500 lire; la quale pagata, opera il prodigio di far subito sparire ogni pericolo di diffusione del morbo tanto per lui quanto pel pubblico a cui potesse comunicarsi !

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Non è a dire che la Corte di Cassazione non abbia spesso tarpato le ali della fantasia degli Agenti delle Tasse, de' Ricevitori del Registro o de' dazii di consumo, anelanti sempre a trovare tasse, gonfiarle con multe e raddoppiarle con interpretazioni abusive, ma per verità non conforta il vedere il più alto consesso giudiziario dacchè è diventato giudice unico di questa materia, stare perpetuamente nell' arena di questi reati di pura creazione politica, anzi fiscale, lontano le mille miglia da quel senso di giustizia suprema e serena che è fine a se stessa e che è l'ambiente in cui solo può respirare e vivere.

Da questi pochi casi di giureprudenza cavati da' quasi infiniti volumi che se ne stampano e che però si potrebbero moltiplicare in modo prodigioso, si può raccogliere in quanto alla Corte di Cassazione, che se spesso, anzi quasi sempre, ha ben colto il pensiero del nuovo legislatore, e ne' luoghi dubbii usato della facoltà per cui la giureprudenza è ritenuta anche come discreta emendatrice di leggi mal redatte, dall'altra, qualche volta è venuta anche in opinioni che non reggono ad una critica pur benevola. E non ha evitato il contraddirsi, che per altro è meritevole e lodevole quando si riconosce e rinnega l'errore umanamente possibile, ma che pure dimostra la vanità di coloro che hanno abolito le altre Corti di Cas

sazione, con danno invano dissimulato della giustizia, per seguire quella nuvola, che non sarà mai Giunone, dell'unità della giureprudenza.

In quanto al Codice Penale, da queste ricerche, sarebbero emerse sempre più le ragioni che consiglierebbero a riformarlo in qualche luogo. Questo in Italia par cosa semplice ed ordinaria. Non ci è chi ha proposto di creare una commissione permanente per seguire le mutazioni da farsi al Codice Civile ad ogni volgere di anno anzi ad ogni novilunio? Ma pure l'esempio presente dello stesso Codice penale, di cui le parti più emendabili sono appunto le più nuove, dovrebbe consigliare di andare col piè di piombo nel mutare, o correggere le leggi quando non ce ne sia una grande e provata necessità. Gl' inglesi hanno il loro sapiente: nolumus leges Angliae mutari, ed i Francesi in quasi un secolo di vita del loro Codice Civile, non ne han mutato che qualche articolo. Il torre alla legge la solidità e fermezza della sua base, svestirla del prestigio dell'antico, che per lo stesso fatto dell'aver molto durato, argomenta che il fondamento è solido e secondo natura, perchè le cose poste fuori dello stato naturale, non vi si adagiano nè durano, secondo la sentenza del Vico, per sottoporla ogni momento al dubbio degli esperimenti del nuovo, certo alla legge non aggiunge forza ne autorità.

Del resto, pur troppo in questi tempi e fra noi non urge tanto di modificare il Codice Penale, quanto di salvarne il vigore e l'autorità, quale che esso sia. Quando le sue più chiare ed importanti disposizioni sono pubblicamente violate, senza che nessun magistrato credesse di

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