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Firenze, Stabilimento di Giuseppe Pellas, Via lacopo da Diacceto, 10.

DOVERI DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE IN RIGUARDO AL PAGAMENTO DEI DEBITI.

La liquidazione delle società consiste nel complesso delle operazioni necessarie a raggiungere la definizione degli affari pendenti, il pagamento e l'assicurazione dei debiti, la depurazione dell'attivo per mezzo dell' esazione dei crediti, dell'escussione dei debitori o dell'esercizio giudiziale degli altri diritti della società, e la conversione in denaro delle cose appartenenti alla società, ove ciò sia necessario per il pagamento dei debiti o per la ripartizione dell'attivo residuale.1

Posto dunque, che obbligo di un liquidatore è di ridurre il patrimonio sociale in condizione che non vi sieno più debiti da pagare, è da domandarsi se, dato che dall' inventario fatto dal liquidatore, come impone l'art. 200 del vigente Codice di commercio, resulti che l'attivo della società

1 MANCINI, Relazione al Senato, pag. 418.

superi il passivo, e lo superi in modo certo e serio, il liquidatore possa e debba pagare integralmente i debiti scaduti col denaro

che è in cassa, o che vi entra in seguito alle operazioni di liquidazione, oppure se possa e debba dividere il denaro disponibile proporzionalmente fra tutti quanti i creditori, sieno i loro crediti scaduti o ancora non lo sieno.

Crediamo che la nostra giurisprudenza si sia occupata ex professo di tale questione solo una volta e in modo, ci pare, completamente esatto e giusto; fra gli scrittori nostri di diritto commerciale il solo Vidari ha trattato, e assai brevemente, la questione, manifestando una opinione che non esitiamo, malgrado l'au

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' Corte d'Appello di Catania 30 dicem. 1880. Giurisp commerciale italiana, serie II, volume IV, pag. 92-95.

Le società e le associazioni commerciali. Milano, Hoepli 1889, n. 729.

torità dell'illustre giureconsulto, a ritenere non accettabile. Egli infatti dice che i liquidatori << non possono pagare prima i << debiti scaduti, pur riservan<dosi di pagare poi a scadenza « quelli non ancora scaduti, ma << certi; perchè in questo modo << si potrebbe esaurire tutto l'at<< tivo sociale a favore dei primi «<e nulla più lasciare, o somme << insufficienti, per il pagamento << dei secondi. E gli uni e gli « altri dunque saranno pagati proporzionalmente. »

E che il Vidari intenda il suo principio doversi applicare anche quando l'attivo sia seriamente superiore al passivo, resulta dalla critica ch' egli fa, immediatamente dopo le parole ora riportate, della legge belga la quale permette ai liquidatori, sotto la responsabilità loro personale, di pagare prima d'ogni altro i debiti scaduti quando l'attivo ecceda notevolmente il passivo e quando i debiti non ancora scaduti sieno sufficientemente garantiti, salvo sempre però ai creditori che si reputassero lesi nei loro diritti di fare opposizione davanti ai tribunali. Di fronte a questa disposizione, che pure non trascura i diritti dei creditori i cui crediti non sono ancora scaduti, il Vidari osserva che l'eccezione gli sembra molto grave e non sufficientemente giustificata, perchè, egli dice, i liquidatori si potrebbero ingannare nel fare i conti e nel fare le loro previsioni, e mentre cre

dono che per le scadenze vi saranno le somme necessarie al pagamento dei debiti ora non per anco scaduti, di fatto vi possono poi non essere.

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Fra gli scrittori francesi il Pardessus ha trattata di sfuggita la questione dimostrandosi però di opinione contraria a quella del Vidari, poichè secondo il Pardessus i liquidatori debbono pagare a scadenza con esattezza tutti i creditori il cui titolo è esigibile; e il Levi è di questa stessa opinione dicendo: « Les liquidateurs..... paient << les créanciers d'après la date << d'exigibilité de leurs titres. »

Ci pare inoltre apparisca chiaramente che il legistatore svizzero abbia accettato il principio che dal liquidatore si debbano pagare i debiti scaduti integralmente, al momento della scadenza; infatti nel Codice federale delle obbligazioni dopo avere disposto all'art. 582 che « i liquidatori devono adempiere gli obblighi della società disciolta » all'art. 583 dispose che « durante la liquidazione i capitali che si trovano disponibili sono provvisoriamente distribuiti fra i soci »; però aggiunse: « saranno trattenute le somme occorrenti al soddisfacimento dei debiti della società non ancora scaduti.» Ora se si distribuiscono fra' soci i capitali dispo

Cours de droit commercial. Bruxelles, 1842. Vol. II, p. 337, n. 1075.

'JULES LEVI, De la liquidation des sociétés commerciales. Paris, 1884, pag. 53.

nibili, ciò vuol dire che al momento della distribuzione i debiti scaduti debbono essere già stati pagati integralmente; e se si trattengono i capitali per soddisfare i debiti da scadere, ciò vuol dire che per pagare questi se ne può attendere la scadenza.

zo 1881, scongiurare nell' in«teresse dei soci le conseguenze

« del fallimento. » E che il fallimento fosse una conseguenza necessaria del comportarsi che il liquidatore facesse come consiglia il Vidari, che cioè il non pagarsi integralmente i debiti scaduti perchè si è in liquidazione debba considerarsi una vera e propria cessazione di pagamenti, come tale quindi causa di fallimento, resulta dall' articolo 705 Cod. di commercio, pel quale il rifiuto di pagamenti non è prova della cessazione dei pagamenti solo allorquando è fatto << per eccezioni che il creditore << in buona fede possa credere << fondate »; eccezioni che, evidentemente, devono riguardare il credito stesso, nella sua esistenza e nella sua esigibilità (il che non è nel caso nostro); nè il fatto della dimostrabile potenzialità a far fronte ai debiti scaduti esclude che si possa far dichiarare il fallimento, perchè, a tale effetto, si deve unicamente aver riguardo al fatto se i pa

A persuaderci che nel silenzio del nostro Codice si deve affermare che il liquidatore, nelle condizioni sopra accennate, deve procedere al pagamento integrale e immediato dei debiti scaduti, basterebbe osservare e provare che l'opinione contraria alla nostra è in opposizione col sistema del nostro codice di commercio, alcune disposizioni del quale hanno per conseguenza necessaria il principio che noi sosteniamo; purché, s'intende, l'attivo dolla Società superi il passivo. Si ricordi infatti, prima di tutto, che, come il nostro Codice dichiara all'art. 207, la liquidazione non è di ostacolo al fallimento; ora è certamente vero che la condizione del liquidatore, di essere sostanzialmente, come vedremo, un rappresentante della società, im-gamenti si continuano o si cespone a lui l'obbligo di tutelare gli interessi e l'onore della società e dei soci e d'impedire quindi, valendosi di tutti i mezzi che la pratica consiglia e l'onestå non dissuade, tutto quanto potrebbe contrariare gli interessi della società e diminuire la fama dei soci stessi; quindi è che nella volontaria liquidazione deve il liquidatore, come ebbe a dire la Corte d'appello di Palermo, 18 mar

sarono. Posto dunque che il non pagarsi integralmente dal liquidatore i debiti scaduti possa dar luogo ad una dichiarazione di fallimento, ognun vede l'assurdo in cui si cade; una società in liquidazione può venire esposta a cadere in istato di fallimento, pur avendo in cassa denaro suf

1 Circolo giuridico, XIII, pag. 152. 'CUZZERI, Il Codice di commercio italiano commentato. Verona, vol. VIII, n. 270.

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